Cassazione Civile, Ordinanza n. 20317/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 con il metodo del redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento degli atti, ritenendo non computabile un immobile indicato dall’Ufficio, escludendo alcune spese di gestione e manutenzione perché intestate a familiari conviventi, e valorizzando come utilizzabili in giudizio documenti relativi a due finanziamenti. L’Agenzia ricorre per cassazione con dieci motivi: 1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c. e art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe deciso su un immobile diverso da quello oggetto di contestazione; 2) motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla non computabilità delle spese dell’immobile; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, del D.M. 10 settembre 1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. quanto alla qualificazione dell’immobile come indice di capacità contributiva e alla ripartizione dell’onere della prova; 4) ulteriore nullità per omessa decisione o carenza motivazionale sulla corretta individuazione della residenza principale; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per il calcolo del reddito sintetico della residenza locata; 6) e 7) nullità/violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. per l’ammissibilità dei documenti sui finanziamenti prodotti in giudizio; 8) omesso esame di fatto decisivo sulle rate di rimborso dei prestiti nel 2008; 9) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per il computo di euro 15.098,00 come rate di rimborso; 10) nullità per omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione sul medesimo punto del 2008.
La decisione
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quarto e decimo; rigetta i motivi sesto e settimo; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e rinvia alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è disposta perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta, su alcuni punti decisivi, incomprensibile o meramente apparente: in particolare sulla individuazione dell’immobile considerato e sulla rilevanza delle spese di gestione/manutenzione, nonché sulla mancata motivazione in ordine all’incidenza delle rate di rimborso dei finanziamenti nell’anno 2008. Quanto ai documenti prodotti dal contribuente, la Corte reputa infondati i motivi dell’Agenzia perché la preclusione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera solo se l’Ufficio dimostra una richiesta specifica, puntuale e assistita da avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione, circostanze non allegate né provate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
quarto comma; metodo del redditometro
è la base normativa dell’accertamento sintetico; la Corte richiama il tema dell’incidenza degli indici di capacità contributiva e dei relativi correttivi, ma non ne offre qui una nuova lettura generale diversa dalla verifica della motivazione del giudice di merito.
D.M. 10 settembre 1992
tabella allegato A; punto 6.6.
viene richiamato dall’Ufficio per sostenere che anche la residenza principale locata deve essere computata nel redditometro con gli importi previsti per le residenze in proprietà aumentati del canone.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
la preclusione alla produzione documentale in giudizio opera solo se l’Amministrazione prova una richiesta specifica e puntuale dei documenti, accompagnata da avvertimento sulle conseguenze del mancato adempimento.
è invocato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte accoglie i motivi solo nella misura in cui la motivazione della sentenza impugnata risulta incomprensibile o mancante sui punti decisivi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiede una motivazione intellegibile; la sua violazione, nel caso concreto, viene ravvisata quando la sentenza non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice tributario.
viene richiamato come norma processuale invocata nel ricorso, senza una specifica autonoma affermazione di principio nella decisione.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti, ma non è il fulcro della ratio decidendi rispetto ai motivi assorbiti.
è richiamato sul riparto dell’onere della prova in tema di spese e indici redditometrici, ma la cassazione si fonda soprattutto sul difetto di motivazione del giudice di merito.
richiamato per il tema delle presunzioni semplici nell’accertamento sintetico.
richiamato per la valutazione della presunzione in ordine alla sostenibilità delle spese da parte dei familiari del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; restano deducibili solo omesso esame di fatti storici decisivi o vizi radicali come motivazione apparente.
viene richiamato per escludere che ricorra una doppia conforme ostativa al sindacato, stante la mera apparenza della motivazione del giudice d’appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
è il parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
richiamato per il principio della strumentalità delle forme: la nullità non va dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo all’accertamento sintetico, la sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere con precisione quale bene o quale spesa siano stati effettivamente valutati e secondo quale percorso logico il giudice sia giunto alla decisione.
- Ai fini del redditometro, l’attribuzione di spese relative a un immobile richiede una motivazione chiara sulla sua effettiva utilizzazione e sulla riferibilità delle spese al contribuente; non basta un’affermazione generica sulla intestazione delle utenze o sulla disponibilità finanziaria di terzi.
- La preclusione probatoria derivante dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera solo se l’Amministrazione dimostra di avere formulato una richiesta documentale specifica, puntuale e accompagnata dall’avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione.
- In sede di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, oppure omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nel calcolo del reddito sintetico devono essere esaminati tutti gli indici rilevanti nel periodo d’imposta considerato, comprese le rate di rimborso dei finanziamenti, e la loro esclusione richiede una motivazione specifica e non apodittica.
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