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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'attività di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali svolta da un componente del CO.RE.CO. nel periodo gennaio 2000-febbraio 2002, dopo la proroga fissata al 31/12/1999 dalla normativa regionale. In un primo giudizio il medesimo soggetto aveva chiesto l'indennità di carica prevista dalla legge regionale, ma la domanda era stata rigettata in via definitiva. Successivamente egli ha agito nuovamente contro Regione e Assessorato chiedendo euro 252.200,88 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., sostenendo che l'amministrazione si era avvalsa della sua attività, che tale attività era stata sollecitata e utilizzata, e che mancava prova di un rifiuto o della non utilizzabilità della prestazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2041 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso l'utilitas nonostante fatti incontestati e non contestazione dell'arricchimento; 2) violazione dell'art. 15 dello statuto siciliano, dell'art. 130 Cost. e della l.r. n. 44/1991, sostenendo che l'attività di controllo era necessaria e doverosa anche dopo il 31/12/1999; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provata l'utilità, nonostante un solo atto fosse stato annullato e gli altri avessero raggiunto lo scopo, oltre alla dedotta non contestazione; 4) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omesso esame della questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 17/1999 prospettata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul precedente giudicato che aveva affermato la cessazione giuridica dell'organo di controllo e l'irrilevanza/inesistenza giuridica degli atti da esso emanati; ha inoltre osservato che le doglianze miravano in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sull'utilitas. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione il giudicato formatosi tra le stesse parti sulla carenza di potere del CO.RE.CO. dopo il 31/12/1999. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile, perché la questione di legittimità costituzionale non integra autonomo oggetto di omessa pronuncia e, comunque, risultava irrilevante alla luce del giudicato sull'azione causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa presuppone un'utilitas effettivamente conseguita dall'arricchito; nel caso concreto la Corte ha escluso che potesse configurarsi un arricchimento immediato e diretto dalla attività di un organo già giuridicamente cessato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'onere della prova dell'arricchimento e dell'utilitas; la Corte ha però ritenuto che le censure non fossero specifiche e mirassero a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la mancata contestazione dei fatti; la Corte ha escluso che ciò potesse superare la ratio del giudicato e la valutazione di carenza di utilitas.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per lamentare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento istruttorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito rende il motivo inammissibile.

  • art. 130 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla persistente necessità dell'attività di controllo, ma ritenuto non decisivo alla luce del giudicato sulla cessazione dell'organo.

  • art. 15 statuto Regione Siciliana

    Invocato per sostenere la permanenza del potere di controllo; la Corte ha tuttavia considerato dirimente il precedente giudicato sulla carenza di potere.

  • l.r. Sicilia n. 44/1991

    La Corte d'appello ha ritenuto che, decorso il termine previsto dall'art. 18, comma 6, la funzione di controllo non potesse più produrre utilitas giuridicamente rilevante.

  • l.r. Sicilia n. 17/1999

    Richiamata in relazione alla proroga dell'attività del CO.RE.CO. fino al 31/12/1999; la questione di legittimità costituzionale è stata reputata irrilevante.

  • art. 18, comma 6, l.r. Sicilia n. 44/1991

    È il termine oltre il quale, secondo il giudicato richiamato, gli atti di controllo sarebbero comunque divenuti efficaci e l'organo non avrebbe più avuto potere di incidere sui medesimi.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per omesso esame della questione di costituzionalità in appello; la Corte non vi ha ravvisato un error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, affermando che la questione di legittimità costituzionale non è oggetto di autonoma domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già decise o argomentazioni riferite ad altra pronuncia.
  • L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova di un'utilità concreta, immediata e diretta conseguita dal soggetto arricchito; tale requisito non può essere affermato in contrasto con un giudicato che abbia escluso la sussistenza del potere o la giuridica rilevanza dell'attività da cui si pretende l'arricchimento.
  • La mancata contestazione di circostanze fattuali non consente, da sola, di superare un accertamento di merito negativamente espresso su un elemento costitutivo della domanda, né giustifica la sostituzione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando su una questione è già intervenuto giudicato tra le stesse parti, essa non può essere indirettamente rimessa in discussione sotto altra veste, neppure mediante domande fondate su presupposti incompatibili con quel giudicato.
  • La questione di legittimità costituzionale, se proposta come strumento a sostegno della domanda, non integra di regola un autonomo capo di domanda la cui mancata trattazione configuri omessa pronuncia, e diviene irrilevante se la decisione riposa su un presupposto assorbente già coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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