Sentenza del 18/09/2015 n. 18373 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 78/11/09 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 27 ottobre 2009, che aveva confermato l’annullamento degli accertamenti disposto dalla CTP di Padova. Il ricorso riguardava l’IVA 1996 e 1997: le detrazioni per operazioni soggettivamente inesistenti fatturate da società ritenute cartiere (lire 496.862.000 per il 1996 e lire 378.112.000 per il 1997); la detrazione di lire 33.364.000 nel 1997, in relazione a una fattura il cui cedente effettivo sarebbe stato diverso da quello indicato; e la detrazione di lire 56.439.030 nel 1996, riferita a rapporti di soccida. L’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle regole IVA e dell’onere della prova, perché la CTR aveva richiesto la prova di un accordo fraudolento e non aveva valutato se la contribuente sapesse o, usando l’ordinaria diligenza, dovesse sapere della frode; 2) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’identità tra mittente dei documenti di trasporto e cedente indicato in fattura per il rilievo 1997; 3) violazione del divieto di nuove questioni in appello, per il richiamo al contratto di soccida. La contribuente aveva sostenuto la realtà delle cessioni e dei trasporti, la regolarità delle fatture e dei pagamenti e la natura di cessione imponibile dell’operazione di soccida.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: per negare la detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti non occorre provare necessariamente la partecipazione del cessionario a un accordo fraudolento; rileva anche che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, della conoscibilità della frode e, una volta forniti, spetta al contribuente dimostrare l’affidamento incolpevole. La consegna dei beni e il pagamento delle fatture, da soli, non bastano a provare tale buona fede. La CTR dovrà quindi valutare le circostanze relative alle società cedenti e alla condotta della contribuente. Accolto anche il secondo motivo: la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul rilievo IVA 1997 di lire 33.364.000, e il giudice di rinvio dovrà esaminare quel motivo d’appello. Rigettato il terzo motivo: il richiamo in appello al punto 6 del contratto di soccida era un’argomentazione a sostegno della difesa già proposta in primo grado, non una nuova domanda o eccezione vietata. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR del Veneto, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza dell’IVA.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
in presenza di contabilità regolare e di apparente adempimento degli obblighi dell'IVA, le condizioni di indetraibilità dell'IVA fatturata debbono essere dimostrate dall'amministrazione, perchè la detraibilità dell'IVA costituisce la regola fondamentale di tale imposta, collegata alla sua strutturale neutralità e non suscettibile in linea di principio di limitazioni
La detrazione costituisce la regola generale e l’Amministrazione deve provare le circostanze che la escludono. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può tuttavia essere negata se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 6
il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, in base alla ordinaria diligenza professionale, al momento della cessione dei beni o servizi
Il diritto alla detrazione non è tutelato quando il cessionario era consapevole della frode o avrebbe potuto riconoscerla usando la diligenza professionale ordinaria; non è necessario che abbia preso parte all’accordo fraudolento.
l'onere probatorio della negligenza del cessionario per non avere rilevato la frode è a carico dell'amministrazione finanziaria, la quale può avvalersi di presunzioni semplici (gravi precise e concordanti)
L’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Fornita tale prova, incombe sul contribuente dimostrare il proprio affidamento incolpevole.
Codice di procedura civile, art. 112
Sul motivo di appello sopra indicato, infatti, la CTR ha omesso qualsiasi pronuncia.
Il giudice deve pronunciarsi sui motivi sottoposti al suo esame; l’omissione di pronuncia sul motivo d’appello relativo al rilievo IVA 1997 ha determinato la cassazione sul punto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, commi 1 e 2
Il richiamo del punto 6 del contratto di soccida, da parte della contribuente, costituisce non una nuova domanda od eccezione non rilevabile d'ufficio nè, in particolare, un nuova causa petendi, ma integra una mera argomentazione illustrativa dell'assunto difensivo (già introdotto in primo grado dalla società) secondo cui la vendita in discorso, in quanto cessione di beni, appartiene al regime dell'IVA.
Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non impedisce di sviluppare o illustrare una difesa già proposta in primo grado. Il richiamo al contratto di soccida, in questo caso, non ha introdotto una nuova causa petendi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34, comma 1
La disposizione è richiamata nel contratto di soccida prodotto in appello, ma la Corte non decide nel merito se l’operazione fosse effettivamente soggetta a IVA: precisa che la questione della corretta interpretazione del contratto non era stata dedotta nel ricorso per Cassazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata anche senza provare che l’acquirente abbia partecipato alla frode: è sufficiente dimostrare che ne fosse consapevole o che avrebbe dovuto riconoscerla con l’ordinaria diligenza professionale.
- La prova della conoscibilità della frode può fondarsi su presunzioni, ad esempio sulla manifesta inadeguatezza delle strutture, dei mezzi o del personale del fornitore rispetto all’attività e al fatturato. Valutazioni generiche non sostituiscono l’esame concreto degli indizi.
- Quando l’Amministrazione offre elementi sufficienti a far presumere che il cessionario conoscesse o dovesse conoscere la frode, spetta al contribuente provare l’affidamento incolpevole sulla reale identità del cedente.
- La prova che la merce sia stata consegnata e che le fatture siano state pagate non dimostra, da sola, la buona fede: tali circostanze sono compatibili anche con una frode basata sull’interposizione soggettiva di società cartiere.
- In appello tributario, integrare o spiegare una difesa già proposta in primo grado non costituisce automaticamente una nuova domanda o eccezione vietata; rileva se si introduca una pretesa o una causa petendi nuova.
- Il giudice deve pronunciarsi sui motivi di appello specificamente proposti; l’omissione comporta la cassazione sul punto e il rinvio per il loro esame.
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