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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24788/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie su plurimi conti correnti a lui riconducibili, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF e IVA e applicazione di sanzioni. In primo grado e in appello il ricorso veniva respinto; la CTR riteneva corretto l'impianto dell'accertamento e osservava che il contribuente non aveva fornito idonea prova giustificativa di alcune movimentazioni. In Cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: la CTR non avrebbe considerato la documentazione prodotta per dimostrare che taluni versamenti non erano compensi professionali, ma acconti di un contratto preliminare poi restituiti, donazioni della madre, oppure somme ricevute da clienti in deposito e poi restituite almeno in parte. Nella memoria il ricorrente aggiungeva anche una censura di nullità della sentenza per motivazione non intellegibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che: la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non poteva trasformarsi in censura di nullità per difetto di motivazione, proposta solo tardivamente nella memoria; nel caso era inoltre applicabile la disciplina della "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter c.p.c., non superata dal ricorrente; la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta, giudicandola inconferente o comunque non idonea, anche perché priva di data certa, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è l'unico dedotto nel ricorso, ma non può essere utilizzato per introdurre tardivamente una diversa censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata nel procedimento camerale non può essere usata per formulare per la prima volta una censura diversa da quella contenuta nel ricorso.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione non è rilevabile d'ufficio in Cassazione se non dedotta tempestivamente e secondo le regole dell'impugnazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sui fatti è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012

    La disciplina della doppia conforme è stata ritenuta applicabile al caso, perché l'appello è stato introdotto dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale relativa sugli accrediti bancari del professionista resta operante; il contribuente deve fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili, mentre la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 incide solo sui prelevamenti dei lavoratori autonomi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha eliminato l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti dai conti correnti, non agli accrediti/versamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario, i versamenti e gli accrediti su conti riferibili al professionista sono presunti ricavi o compensi, e il contribuente può superare la presunzione solo con prova analitica, specifica e documentata della provenienza e della destinazione di ciascuna movimentazione.
  • La prova liberatoria in materia di indagini finanziarie non può essere generica: occorre dimostrare puntualmente, per ogni singolo movimento, l'estraneità a operazioni imponibili e la causa giustificativa del flusso.
  • Nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni di fatto se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni fattuali.
  • La censura di motivazione apparente o di nullità della sentenza deve essere proposta tempestivamente con il ricorso e non può essere introdotta per la prima volta nella memoria depositata in Cassazione.
  • La valutazione di attendibilità e pertinenza della documentazione probatoria, quando sorretta da motivazione non apparente, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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