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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33306/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente contro l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, relativo a IVA, IRAP e IRES. L'accertamento era stato emesso a seguito di verifica fiscale con metodo analitico-induttivo su una farmacia, sulla base di presunte incongruenze nella cassa contanti, nella percentuale di ricarico rispetto agli studi di settore/GERICO, nella tenuta della contabilità e nel calcolo dei ricavi ASL. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita erronea distribuzione dell'onere della prova e mancanza di riscontri probatori; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2700 c.c. quanto al valore del PVC e dei rilievi dei verbalizzanti; 4) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 570/1996 e dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, assumendo che l'inattendibilità contabile legittimasse l'accertamento induttivo e l'uso di presunzioni semplici.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la CTR aveva svolto una motivazione sufficiente e non meramente riproduttiva delle difese di parte. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre precisato che le valutazioni contenute nel PVC, quando siano meramente valutative e non attengano a fatti coperti da fede privilegiata, non vincolano il giudice e sono liberamente apprezzabili. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    La motivazione deve essere percepibile e consentire di comprendere il fondamento della decisione; non basta una motivazione solo apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra errori di diritto e censure che, in realtà, investono la valutazione dei fatti e delle prove, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile quando maschera una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    Il PVC fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o compiuti da lui; le valutazioni e ricostruzioni fattuali non sono assistite da fede privilegiata e sono liberamente apprezzabili dal giudice.

  • art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 570/1996

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità inattendibile; la censura è stata respinta.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Richiamato a fondamento della tesi secondo cui l'inattendibilità delle scritture contabili consentirebbe l'accertamento induttivo e l'uso di presunzioni semplici; la Corte non ha accolto tale impostazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva, in tutto o in parte essenziale, di un reale supporto argomentativo idoneo a far comprendere il percorso logico della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica ma comprensibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove: se il motivo mira a contrapporre una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, esso è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • Il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti o compiuti dal verbalizzante; le valutazioni, le inferenze e le ricostruzioni congetturali contenute nel verbale non vincolano il giudice e possono essere liberamente disattese sulla base della documentazione prodotta.
  • L'accertamento induttivo presuppone l'inattendibilità delle scritture o l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; ma, ove il giudice di merito accerti che le incongruenze contestate sono state documentalmente spiegate e non sono sintomatiche di evasione, la censura dell'Ufficio non può risolversi in una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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