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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16814/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Perugia che aveva escluso dai redditi imponibili ai fini contributivi (gestione commercianti) gli utili percepiti da Andrea Pucci per la partecipazione, quale socio fondatore, alla Netaddiction s.r.l. L'INPS sosteneva che, essendo Pucci socio fondatore, la sua quota di utili dovesse qualificarsi come reddito di lavoro autonomo e pertanto essere inclusa nella base imponibile per il calcolo dei contributi per gli anni 2008-2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'orientamento delle pronunce di merito: gli utili percepiti da Pucci per la partecipazione alla s.r.l., benché fosse socio fondatore, sono qualificabili come redditi di capitale e non rientrano nella base imponibile contributiva della gestione artigiani e commercianti, la quale comprende soltanto i redditi d'impresa. La Corte ha osservato che la distinzione prevista dal TUIR (che, a fini fiscali, qualifica talune partecipazioni del socio fondatore come reddito di lavoro autonomo) è una fictio iuris non idonea a modificare la qualificazione contributiva. Inoltre la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza concorde (tra cui Cass. n.21540/2019, n.18765/2022, n.10969/2022). Le spese di giudizio di legittimità sono state compensate; è dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 438 del 1992

    Richiamata nella doglianza dell'INPS in relazione alla definizione di redditi d'impresa ai fini contributivi; la Corte non ha ritenuto che la norma costituisca base per includere tutti gli utili da partecipazione nella base imponibile contributiva se qualificati come redditi di capitale

  • Decreto-legge n. 384 del 1992 (conv. con modificazioni nella L. n. 438/1992)

    Richiamato in connessione con la disciplina sui redditi d'impresa; la Corte richiama che l'inclusione nella base imponibile segue la qualificazione fiscale come reddito d'impresa, non la sola qualifica di 'socio fondatore'

  • Legge n. 223 del 1990

    Citata in nodo di collegamento normativo; non è stata ritenuta decisiva per modificare la qualificazione contributiva degli utili da partecipazione

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    art. 53, comma 2, lett. d); art. 55; art. 44, lett. e)

    Il TUIR distingue, a fini fiscali, tra redditi di lavoro autonomo (anche per il socio fondatore) e redditi di capitale. La Corte ha però precisato che tale "fictio iuris" fiscale non vincola la qualificazione ai fini contributivi: ai fini previdenziali rileva invece la natura sostanziale del reddito (reddito d'impresa vs reddito di capitale)

  • Decreto Legislativo n. 241 del 1997

    Citato fra le norme invocate dall'INPS; non è stata tratta dalla sentenza un'interpretazione che modifichi la qualificazione contributiva degli utili da partecipazione senza verificare la natura imprenditoriale dell'attività

  • Codice di Procedura Civile

    Norma evocata come fondamento del motivo di cassazione (violazione di legge) a sostegno del ricorso dell'INPS; la Corte ha ritenuto infondato il motivo

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato per la determinazione dell'eventuale ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato dal ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti processuali relativi al versamento

Massime di principio

  • Per la determinazione della base imponibile contributiva (gestioni artigiani/commercianti) rilevano i redditi d'impresa nella loro definizione fiscale; i proventi da mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono all'imponibile contributivo
  • La qualifica fiscale del 'socio fondatore' come percettore di reddito di lavoro autonomo (fictio iuris del TUIR) non è automaticamente trasferibile alla sfera contributiva: occorre valutare la natura sostanziale del reddito e l'effettiva prestazione di attività lavorativa
  • Se la quota di utili del socio corrisponde effettivamente a reddito d'impresa (per esempio perché il socio esercita attività imprenditoriale o professionale nell'ambito della società), allora quella quota va inclusa nella base imponibile contributiva; la valutazione è fattuale e richiede prove concrete
  • In contenziosi contributivi l'INPS deve dimostrare che gli utili rientrano fra i redditi d'impresa nella sostanza (ruolo operativo, compiti svolti, remunerazioni per attività, modalità di percezione degli utili), non potendo limitarsi all'etichetta di 'socio fondatore'
  • La giurisprudenza di legittimità è orientata a evitare che qualificazioni fiscali teoriche si traducano automaticamente in obblighi contributivi senza un'analisi sulla natura reale del rapporto e del reddito
  • In assenza di elementi che attestino una prestazione lavorativa o la partecipazione all'attività d'impresa, gli utili da partecipazione a società di capitali dovrebbero rimanere esclusi dall'imponibile contributivo

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