Cassazione Civile, Sentenza n. 17389/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva impugnato la cartella proveniente da un'ordinanza-ingiunzione. Sosteneva che l'impugnazione della cartella avesse funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini e, in via subordinata, richiamava la giurisprudenza che qualifica l'azione come opposizione all'esecuzione quando l'impugnazione sia proposta per mancata notifica del provvedimento sanzionatorio. Il giudice di merito aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva ritenuta intempestiva; inoltre aveva accertato che l'ordinanza-ingiunzione era stata regolarmente notificata. Tale accertamento sulla notificazione non è stato impugnato in Cassazione, dove il ricorso si concentrava solo sulla qualificazione dell'azione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Pur avendo riconosciuto l'ammissibilità del ricorso richiamando l'art.111 Cost. e la giurisprudenza, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso perché il giudice di merito aveva accertato la regolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, circostanza non censurata nel gravame in Cassazione. Non si è proceduto alla regolazione delle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate. La Corte ha inoltre disposto che, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co.1, se dovuto.
Norme richiamate
Costituzione, art.111
Richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso in relazione al diritto di tutela giurisdizionale; la Corte lo usa per inquadrare la questione dell'azione come strumento di tutela processuale
D.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater
Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002
Consente alla Corte di disporre l'applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente qualora sussistano i presupposti processuali; la Corte ha ritenuto sussistenti tali presupposti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n.29863/2022; Cass. n.29763/2022)
v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022; v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022
Usata per sostenere il principio consolidato secondo cui l'impugnazione può essere qualificata come opposizione all'esecuzione se è proposta per mancata notifica del provvedimento sanzionatorio; tuttavia tale principio non assorbe l'accertamento fattuale della regolare notificazione, che se non censurato impedisce la riforma
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta la regolare notificazione dell'atto impositivo/ordinanza-ingiunzione, l'impugnazione potrà essere dichiarata intempestiva e la qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione non evita l'irricevibilità se il vizio di notifica non è provato o dedotto.
- Se l'impugnazione è fondata sulla mancata notifica del provvedimento sanzionatorio, essa può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e seguire la relativa disciplina processuale; ciò può permettere di recuperare rimedi non esperiti nei termini, ma occorre specificamente allegare e dimostrare la mancata notifica.
- In Cassazione non si riesaminano libere accertazioni di fatto del giudice di merito (quali la regolarità della notificazione) se tali accertamenti non sono specificamente censurati nel ricorso; quindi è cruciale censurare anche le determinazioni fattuali che reggono la decisione impugnata.
- La strategia difensiva deve prevedere sia la contestazione della qualificazione giuridica dell'azione sia la contestazione degli accertamenti di fatto (notificazioni, tempi, modalità), perché la riforma spesso dipende proprio da questi elementi fattuali non contestati.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice può disporre contributi unificati aggiuntivi a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n.115/2002 se sussistono i presupposti; è quindi opportuno valutare anche il rischio economico del gravame
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