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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16813/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito INPS per il 2008 riguardante l'ingiunzione di pagamento dei contributi «in percentuale o eccedenti il minimale» relativi alla gestione Artigiani e Commercianti, contestando che il reddito percepito quale socio accomandante nella società in accomandita semplice C.E.D.A. s.a.s. non dovesse concorrere alla base imponibile dei contributi. Ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384/1992, art. 3-bis (conv. L. n. 438/1992) e del D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 3, oppure, in via alternativa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme in contrasto con gli artt. 3, 53 e 38 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la base imponibile contributiva per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti si determina facendo riferimento alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, secondo la definizione fiscale: i redditi di partecipazione derivanti da mera partecipazione in società di capitali sono qualificati come redditi di capitale e quindi esclusi dalla base contributiva, mentre i redditi derivanti da società di persone (anche se percepiti dal socio accomandante che non svolge attività lavorativa) sono considerati redditi d'impresa e devono essere computati ai fini contributivi. La Corte ha inoltre respinto la questione di incostituzionalità, richiamando giurisprudenza consolidata (anche sentenza Corte Costituzionale n. 354/2001) e ha disposto la compensazione delle spese processuali, ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione in ragione del rilievo nomofilattico della questione.

Norme richiamate

  • D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-bis (conv. L. 14 novembre 1992, n. 438)

    Stabilisce che, a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento; la Corte interpreta la norma come estensione della base contributiva alla totalità dei redditi d'impresa così qualificati fiscalmente

  • L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1

    Norma previgente che collegava la contribuzione al reddito derivante dall'attività che dava titolo all'iscrizione; richiamata per evidenziare la modifica operata dall'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico IRPEF), art. 6, comma 3

    Nelle società di persone i redditi sono trasparenti e considerati redditi d'impresa attribuiti ai soci; perciò i redditi derivanti da società in accomandita semplice rientrano nella base imponibile contributiva

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44 e 55 (post riforma)

    art. 44 lett. e), art. 55

    Gli utili da partecipazione in società di capitali sono classificati come redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva degli iscritti alle gestioni previdenziali per artigiani e commercianti

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Le censure costituzionali (disparità di trattamento e principio di tutela previdenziale) sono state ritenute infondate: l'art. 38, comma 2, legittima una diversa disciplina tra chi esercita lavoro e chi investe capitale; la Corte ha ritenuto compatibile l'estensione della base contributiva nei limiti del legislatore

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 354 del 7 novembre 2001

    Richiamata per confermare la legittimità della disciplina che sottopone a contribuzione i redditi dei soci accomandanti di società di persone, distinguendoli dai soci di società di capitali

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata dalla Corte per dare atto dei presupposti processuali relativi al versamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti la base imponibile contributiva si determina facendo riferimento alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF secondo la classificazione fiscale.
  • I redditi derivanti da partecipazioni in società di persone (es. società in nome collettivo o accomandita semplice) sono considerati redditi d'impresa e concorrono alla determinazione dei contributi, anche se il socio (accomandante) non presta attività lavorativa.
  • Gli utili e le partecipazioni derivanti da società di capitali, quando costituiscono redditi di capitale (mancanza di prestazione lavorativa), non rientrano nella base imponibile contributiva INPS destinata agli artigiani e commercianti.
  • Le censure di legittimità costituzionale contro la disciplina che include i redditi delle società di persone nella base contributiva sono generalmente destinate a fallire, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione fiscale del reddito (reddito d'impresa vs reddito di capitale), occorre fare riferimento alle norme del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) poiché la disciplina previdenziale si raccorda alla qualificazione fiscale.
  • Quando la questione sollevata ha rilievo nomofilattico e la giurisprudenza si è confrontata con orientamenti contrastanti, il giudice di legittimità può ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

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