Cassazione Civile, Sentenza n. 16811/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la decisione dei giudici di merito che avevano escluso dalla base imponibile per il calcolo dei contributi IVS (Gestione Commercianti) i redditi derivanti dalla mera partecipazione alle società CIMA s.r.l. e AGA s.r.l. per il 2009. L'INPS sosteneva che, ai sensi dell'art. 3‑bis del D.L. n. 384/1992 (conv. L. n. 438/1992), la base contributiva deve essere rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che la normativa previdenziale persegue un'ampliata commisurazione della contribuzione, comprensiva anche di redditi da partecipazione, onde garantire adeguata copertura previdenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando le decisioni del Tribunale di Reggio Emilia e della Corte d'Appello di Bologna che avevano escluso gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali dalla base imponibile contributiva. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la nozione di "reddito d'impresa" ai fini contributivi deve essere ricondotta alla disciplina fiscale (TUIR): gli utili da partecipazione in società di capitali, quando derivano dalla mera detenzione di capitale e non da attività lavorativa, sono qualificati come redditi di capitale (art. 44 TUIR) e non concorrono alla base imponibile INPS, mentre i redditi di partecipazione in società di persone rientrano nella trasparenza fiscale e possono concorrere alla base contributiva. Sono state compensate le spese di giudizio; la Corte ha inoltre ordinato l'adempimento di un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, co.1‑quater.
Norme richiamate
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3‑bis (conv. L. 14 novembre 1992, n. 438)
A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La Corte interpreta la norma come riferimento alla "totalità dei redditi d'impresa" così come definiti dalla normativa fiscale (TUIR), non come estensione automatica a qualsiasi reddito percepito (es. redditi di capitale da mera partecipazione).
L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni ... è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente
La disciplina previgente collegava la contribuzione al reddito derivante dall'attività che giustifica l'iscrizione; la successiva norma (art. 3‑bis) amplia la base ma rimette la qualificazione dei redditi alla normativa fiscale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 55
Articolo richiamato per definire i "redditi d'impresa": la Corte lo utilizza come criterio di identificazione della base imponibile contributiva richiamata dall'art. 3‑bis.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 44
Articolo che inquadra tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione nelle società di capitali; la Corte lo usa per escludere tali utili dalla base imponibile contributiva quando non sussiste attività lavorativa del socio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 3
Richiamato per spiegare il regime di trasparenza fiscale delle società di persone: i redditi delle società di persone si considerano redditi d'impresa e pertanto possono concorrere alla base imponibile contributiva.
Costituzione, art. 38, comma 2
Richiamato come criterio costituzionale di fondo: la tutela previdenziale spetta ai lavoratori; la Corte utilizza il richiamo per sottolineare il limite all'estensione della contribuzione a soggetti che hanno solo investito capitale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 354 del 7 novembre 2001
La Consulta ha già distinto la posizione dei soci non lavoratori di società di capitali da quella dei soci di società di persone, ritenendo non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativa al diverso trattamento contributivo dei soci accomandanti rispetto ai soci di capitali.
Massime di principio
- Per determinare la base imponibile ai fini dei contributi INPS va fatto riferimento alla nozione di "reddito d'impresa" disciplinata dal TUIR: solo i redditi qualificati fiscalmente come reddito d'impresa concorrono alla base contributiva prevista dall'art. 3‑bis D.L. n. 384/1992.
- Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non collegati a prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale (art. 44 TUIR) e non devono essere inclusi nella base imponibile INPS per le gestioni commercianti/artigiani.
- I redditi attribuiti ai soci per effetto della trasparenza fiscale delle società di persone rientrano invece tra i redditi d'impresa e concorrono alla determinazione della base contributiva.
- Non è consentito estendere analogicamente la base imponibile contributiva oltre i limiti indicati dal legislatore: l'ampliamento deve essere ricondotto ai criteri legislativi e alla qualificazione fiscale dei redditi.
- In casi simili occorre sempre verificare la natura fiscale del reddito (reddito d'impresa vs reddito di capitale) secondo il TUIR prima di includerlo o escluderlo dalla base contributiva previdenziale.
- La diversa funzione tra fatto che determina l'obbligo di iscrizione (attività lavorativa) e gli elementi rilevanti per la misura della contribuzione deve essere considerata, ma entro i limiti della classificazione normativa fiscale.
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