Cassazione Civile, Sentenza n. 17206/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 113 c.p.c., della legge n. 335/1995 e dell'art. 24 Cost., censurando l'erroneità della pronuncia che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'opposizione all'estratto di ruolo. Sosteneva che il credito era prescritto successivamente alla notifica delle cartelle e che la mancata o invalida notifica giustificava l'impugnazione dell'estratto
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabili i principi consolidati, con riferimento soprattutto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'art. 12, comma 4‑bis, del d.P.R. n. 602/1973 ha tipizzato e delimitato l'interesse ad agire in materia di iscrizione a ruolo, riconoscendolo in specifici casi (es. pregiudizio alla partecipazione ad appalti pubblici, riscossione di somme da PP.AA., perdita di benefici). La Corte ha accertato la rituale notificazione delle cartelle (mai tempestivamente impugnate) e la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, del necessario interesse ad agire per far valere la prescrizione successiva. Perciò ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in favore di ADER in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, co. 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto che sussistesse un vizio della decisione sotto il profilo del diritto di difesa o del giusto processo rilevato da tale norma
legge n. 335 del 1995
Citata dal ricorrente tra le norme di riferimento relative ai crediti previdenziali; la Corte non ha ritenuto che la normativa richiamata giustificasse la fondatezza dell'impugnazione dell'estratto senza la prova dell'interesse ad agire
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come garanzia di tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che la tutela esiste e che la normativa (in particolare l'art. 12, comma 4‑bis DPR 602/1973) ha disciplinato i casi in cui l'interesse alla tutela immediata sussiste
art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3‑bis del d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021)
Norma chiave: tipizza e limita l'interesse ad agire contro ruolo/cartella, individuando specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione genera di per sé necessità di tutela (es. pregiudizio per appalti pubblici, riscossione da PP.AA., verifiche ai sensi dell'art. 48‑bis). La Corte ne dispone l'applicazione anche ai processi pendenti e la sua interpretazione ha guidato l'esclusione dell'interesse del ricorrente nel caso concreto
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
Richiamato nel contesto dell'art. 12, co. 4‑bis DPR 602/1973 come esempio di situazione in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio (partecipazione a procedura di appalto)
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
Richiamato come riferimento per i soggetti pubblici dai quali può derivare pregiudizio al contribuente in caso di iscrizione a ruolo (riferimento usato nella delimitazione dei casi di interesse tutelabile dall'art. 12, co. 4‑bis)
art. 48‑bis d.P.R. n. 602/1973
Riferimento normativo usato per descrivere verifiche che possono dare luogo al pregiudizio che legittima l'interesse ad agire secondo l'art. 12, co. 4‑bis
art. 617 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale: l'irregolarità della sequenza procedimentale (omessa notifica dell'atto presupposto) è deducibile ai sensi di questa norma nell'opposizione agli atti esecutivi, entro il termine di venti giorni dal primo atto conosciuto legalmente
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Menziato nel quadro giurisprudenziale come tutela recuperabile mediante l'impugnazione della cartella per vizi di notifica (tutela prevista dalla normativa richiamata)
art. 13, co. 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma che consente la liquidazione di un contributo supplementare a carico della parte soccombente; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per applicarla al ricorrente
Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022
Giurisprudenza fondamentale cui la Corte si è conformata: stabilisce che l'art. 12, co. 4‑bis DPR 602/1973 si applica ai processi pendenti, delimita i casi di interesse ad agire e chiarisce le modalità e i termini in cui l'interesse può essere dimostrato e fatto valere (inclusi rimessione in termini, deposito documenti in cassazione, udienza, giudizio di rinvio)
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale: tipicamente l'omessa o invalida notifica della cartella o fatti estintivi sopravvenuti che generino uno stato oggettivo di incertezza sulla pretesa.
- La sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 ha ristretto e tipizzato l'interesse ad agire (art. 12, co. 4‑bis DPR 602/1973): va dimostrato nei casi previsti (es. pregiudizio per appalti, riscossione da PP.AA., perdita di benefici) e può essere valutato anche nei processi pendenti.
- Se le cartelle sono state notificate regolarmente e non sono state tempestivamente impugnate, l'opposizione all'estratto di ruolo per far valere una prescrizione sopravvenuta è in genere inammissibile per mancanza di interesse.
- Il contribuente che intenda preservare la possibilità di contestare vizi connessi alla notifica deve valutare rimedi alternativi: impugnazione della cartella, opposizione agli atti esecutivi (ipoteca, fermo), opposizione all'esecuzione entro i termini previsti, o utilizzo degli istituti processuali (rimessione in termini, deposito documentazione in cassazione) indicati dalla giurisprudenza.
- L'interesse ad agire può evolvere durante il processo; tuttavia la prova dell'interesse va fornita nei termini e nelle modalità previste (fase di merito, rimessione, deposito in cassazione o entro l'udienza), altrimenti il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'azione.
- Rischio di condanna alle spese e contributi: promuovere ricorso senza aver verificato la sussistenza dell'interesse tipizzato può comportare condanna al pagamento delle spese processuali e di contributi aggiuntivi (es. art. 13 d.P.R. 115/2002)
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