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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16583/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Licenziamento del direttore generale (Moreschi) intimato per ragioni disciplinari; contestazione della sussistenza di giusta causa/giustificatezza del recesso, richiesta di indennità supplementare (22 mensilità chieste dal dirigente, la Corte d'appello ne ha liquidate 15), contestazione della determinazione della retribuzione-parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dedotte tardività delle contestazioni disciplinari (lettera del 20/04/2016 relativa a fatti del 2015) e pretesa ingiuriosità del licenziamento e danni alla reputazione professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i motivi di cassazione presentati dalla banca ma ha accolto il quinto motivo (mancanza di adeguata motivazione circa la liquidazione in 15 mensilità dell'indennità supplementare) e, in parte correlata, il primo motivo del ricorso incidentale del dirigente (omesso esame dell'anzianità di servizio e del contesto ai fini della quantificazione). Tutti gli altri motivi della banca sono stati rigettati; i motivi incidentali del Moreschi relativi all'omesso esame degli altri profili di danno e alla ingiuriosità del licenziamento sono stati rigettati per carenza di specificità e mancata allegazione di elementi decisivi. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata parzialmente nella parte in cui non motiva adeguatamente la misura dell'indennità supplementare e dovrà essere integrata/ristabilita nei limiti indicati dalla Cassazione; nel resto la decisione di merito (riconoscimento della pretestuosità del licenziamento e condanna della banca al pagamento di indennità) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento formale per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme di diritto). La Corte valuta i motivi ai singoli numeri previsti dall'articolo.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione parziale; la Corte ha ritenuto sussistere effettivamente mancanza di motivazione solo in ordine alla determinazione del numero di mensilità dell'indennità supplementare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del diritto alla motivazione delle sentenze; valutato nel controllo della sufficienza motivazionale della sentenza impugnata.

  • artt. 1175, 1375, 2104 c.c.

    Richiamati dalla banca ma la Corte ha ritenuto che le censure non avessero legame decisivo con la valutazione svolta; in particolare non è stato dimostrato come la motivazione territoriale avrebbe violato questi principi generali del rapporto di lavoro.

  • art. 60 CCNL dirigenti delle banche di credito cooperativo

    Invocato sulla determinazione della retribuzione-parametro; la Corte osserva che la clausola non specifica il metodo di calcolo e pertanto non era possibile dedurre una violazione formale del contratto collettivo.

  • art. 1, 3, 10 L. n. 604/1966

    Richiamati in relazione alla disciplina del licenziamento; la Corte ha valutato i profili di ingiustificatezza e di pretestuosità con riferimento alla giurisprudenza e ai principi applicabili, ma ha respinto le doglianze che non dimostravano specifici profili lesivi.

  • artt. 432 e 437 c.p.c.

    Richiamati in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ritenuto che il metodo e l'esito della CTU fossero adeguatamente motivati e che eventuali censure dovevano essere tempestivamente sollevate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sulla valutazione delle prove e degli elementi tecnici; la Corte ha escluso violazione in mancanza di specificità nelle doglianze.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla banca in tema di interpretazione negoziale; la Corte ha rilevato che non è stata adeguatamente specificata la presunta violazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile nullità della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha osservato che la nullità relativa doveva essere eccepita tempestivamente e che, in mancanza, si applica la sanatoria.

Massime di principio

  • Nel caso di licenziamento di un dirigente il parametro di valutazione è la "giustificatezza" (rigore contro l'arbitrarietà/pretestuosità): il giudice di merito deve effettuare una valutazione globale e contestuale che può portare a confermare o escludere la pretestuosità.
  • La tardività della contestazione disciplinare è elemento probatorio rilevante: se il datore ha avuto conoscenza di fatti gravi e nondimeno non li ha contestati tempestivamente, tale comportamento può essere indice di mancata volontà reale di sanzionare e può avvalorare l'ipotesi di pretestuosità del licenziamento.
  • Le questioni non impugnate in appello (o non dedotte nei precedenti gradi) possono costituire giudicato interno e non possono essere riesaminate in cassazione; le deduzioni riferite a fatti non impugnati sono inammissibili.
  • La quantificazione dell'indennità supplementare richiede motivazione espressa: il giudice deve spiegare il criterio che conduce alla determinazione del numero di mensilità; la mancanza di tale motivazione è motivo di cassazione.
  • Per ottenere risarcimento per "ingiuriosità" del licenziamento o danni reputazionali è necessario allegare e provare il "quid pluris": specifici fatti diffamatori o elementi concreti di danno alla professionalità e chances lavorative.
  • La CTU contabile è strumento legittimo per determinare la retribuzione-parametro; eventuali vizi dell'elaborato devono essere eccepiti tempestivamente e con specificità in fase procedimentale altrimenti si rischia la sanatoria.
  • I motivi di cassazione che impugnano la motivazione devono dimostrare la presenza di motivazione apparente o illogica; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione di merito: bisogna mostrare la mancanza del percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione.

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