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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30938/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e, in derivazione, dei soci, per gli anni 2007 e 2008. L'Ufficio contestava che la società avesse acquistato beni da un fornitore senza ricevere le fatture e senza regolarizzare le operazioni, presumendo poi cessioni in nero dei medesimi beni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con undici motivi. Denunciavano: difetto di prova della valida delega di sottoscrizione degli avvisi; motivazione apparente della sentenza d'appello sulla regolarità della sottoscrizione; inidoneità degli avvisi a valere come precetto e mancanza dell'indicazione della sospensione legale dell'esecuzione; omessa indicazione dei soggetti responsabili della formazione del titolo esecutivo e del precetto; illegittimità della pretesa fiscale per insussistenza dei presupposti per contestare l'incompletezza o falsità della dichiarazione; assenza di elementi idonei a conferire gravità, precisione e concordanza all'indizio di acquisti in nero; motivazione apparente sulla contabilità parallela rinvenuta presso terzi; illegittima inversione dell'onere della prova; erronea applicazione delle presunzioni di acquisto e cessione in nero e della doppia presunzione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Avvocatura dello Stato comunicava che la società si era avvalsa della definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017, con pagamento di quanto dovuto, e chiedeva dichiararsi l'estinzione per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto che tutti gli avvisi di accertamento, anche quelli relativi ai soci, erano stati definiti mediante la procedura agevolata con pagamento integrale di quanto dovuto. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova e di asserita inversione probatoria

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; i ricorrenti lamentavano motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    invocato per contestare l'idoneità dell'avviso di accertamento a valere come titolo/precetto

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della pretesa funzione di precetto dell'avviso

  • art. 29, comma 1, lett. b) e c), d.l. n. 78 del 2010

    invocato per dedurre l'omessa indicazione della sospensione legale dell'esecuzione

  • artt. 5 e 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamati in tema di statuto del contribuente e contenuto degli atti impositivi

  • art. 29, comma 1, lett. 8), d.l. n. 78 del 2010

    richiamato in relazione all'indicazione dei soggetti responsabili della formazione del titolo esecutivo e del precetto

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    richiamato dai ricorrenti sul contenuto degli atti della riscossione

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per contestare i presupposti dell'accertamento induttivo

  • art. 54, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato per contestare i presupposti dell'accertamento IVA

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa rispetto alle presunzioni utilizzate

  • art. 2709 c.c.

    richiamato sulla efficacia probatoria delle scritture contabili

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per contestare il ricorso all'accertamento induttivo fondato su presunzioni

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato per contestare il ricorso all'accertamento induttivo IVA

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e del loro requisito di gravità, precisione e concordanza

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove e il loro utilizzo presuntivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    richiamato in tema di presunzioni di acquisto e cessione di beni non contabilizzati

  • art. 3 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    richiamato in relazione alla disciplina delle presunzioni di acquisto e cessione in nero

  • art. 4 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    richiamato in relazione alle presunzioni di circolazione dei beni

  • art. 11 d.l. 50/2017

    è la base della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione della definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene la definizione agevolata della controversia con pagamento integrale di quanto dovuto, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può riguardare anche gli avvisi emessi nei confronti dei soci quando essi siano collegati all'originaria pretesa fiscale definita in via agevolata.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono il criterio dell'anticipazione e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
  • Le questioni sul difetto di delega di sottoscrizione, sulla motivazione dell'avviso e sulla sufficienza delle presunzioni non vengono esaminate nel merito se la lite è già stata definita con pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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