Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società appaltatrice aveva convenuto due enti locali chiedendo la risoluzione di un contratto di appalto per la costruzione di loculi e ossari in un cimitero intercomunale, deducendo l'inadempimento delle amministrazioni committenti, la condanna al pagamento delle somme dovute, del risarcimento dei danni per il blocco della cauzione definitiva e, in subordine, il valore dei lavori eseguiti o l'indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la domanda originaria fosse diversa da quella accolta in primo grado, che il giudice di primo grado avesse pronunciato ultra petita e che, comunque, la società fosse inadempiente per non aver ripreso i lavori dopo la sospensione e dopo la variante approvata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di norme sull'appalto pubblico e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato prove testimoniali e documentali e avrebbe mal ricostruito la vicenda, soprattutto quanto alla sospensione dei lavori e alla mancata approvazione della perizia di variante; 2) violazione delle norme sulla mora del creditore e sulla disciplina dei lavori pubblici, deducendo che la mancata consegna/approvazione degli elaborati di variante e degli adeguamenti progettuali avrebbe impedito l'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa; 3) contestazione della qualificazione della domanda e dell'affermazione di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, con richiamo ai doveri di buona fede e correttezza; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame in relazione al pagamento dei lavori eseguiti e alla disciplina del compenso dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, omessa pronuncia ed error in procedendo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della società ricorrente e l'obbligo di pagare le spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove; il giudice di legittimità verifica solo la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non rivaluta il merito.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mora del creditore dell'appalto pubblico, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale.
artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione della condotta delle amministrazioni, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti.
art. 26, legge 109/1994
Invocato come norma regolatrice dell'appalto pubblico, ma la censura è stata ricondotta a una contestazione fattuale non scrutinabile in cassazione.
artt. 8, 119, 124, 133, 134, 136 e 137 d.P.R. 554/1999
Richiamati per sostenere la disciplina della sospensione, variante e ripresa dei lavori pubblici; la Corte ha osservato che l'errore denunciato riguardava la ricostruzione del fatto, non l'interpretazione della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata applicata la conseguenza processuale dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente incardinati su violazione di legge, nullità o vizio motivazionale, chiedevano una rivalutazione del merito e dei fatti.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda, ancorché sulla base di una ricostruzione fattuale non condivisa dalla parte; non può essere usato per introdurre in cassazione una diversa lettura delle prove.
- La violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo se il giudice abbia errato nell'individuazione o interpretazione della norma astratta o nell'applicarla alla fattispecie giuridica correttamente accertata; se la doglianza investe la ricostruzione del fatto, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio né sostituire la propria ricostruzione della vicenda a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti strettissimi del vizio motivazionale.
- Quando si deduce ultrapetizione, occorre confrontare la domanda proposta con la decisione effettivamente resa; se la censura si risolve nel contestare la qualificazione della causa petendi, essa attiene al merito e non integra automaticamente un error in procedendo.
- Le contestazioni sulla mancata ripresa dei lavori, sulla necessità di varianti o sugli effetti della sospensione in un appalto pubblico devono essere dedotte e provate nel merito: in cassazione non è consentito trasformarle in censure astratte di violazione di legge senza una specifica critica alla regola giuridica applicata.
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