Cassazione Penale, Sentenza n. 20016/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per tre ragioni principali: (1) violazione di legge relativa al decorso del termine di prescrizione cd. "breve" per i capi 5,7,10,13,15,18, sostenendo che il decreto che dispone il giudizio sarebbe stato emesso il 21/01/2010 e che, alla data della sentenza di primo grado (20/07/2018), il termine intermedio di prescrizione di anni 8 e mesi 4 era già decorso; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al concorso nel reato di falso, lamentando assenza di prova del contributo personale del ricorrente alla falsificazione e contraddizioni logiche nella ricostruzione fattuale; (3) vizio di motivazione e mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che la Corte non ha adeguatamente valutato il percorso successivo del ricorrente e i criteri giurisprudenziali per escludere o mitigare l'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il calcolo della prescrizione del ricorrente perché, dall'esame degli atti, il decreto che dispone il giudizio è risultato emesso il 1° aprile 2011 e non il 21 gennaio 2010; pertanto, alla data della sentenza di primo grado (20/07/2018) il termine intermedio non era ancora decorso. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, completa e coerente, avendo ricostruito il contributo determinante del ricorrente sulla base di deposizioni testimoniali e dichiarazioni di coimputati; le censure chiedevano una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede. Sul terzo motivo ha rilevato che l'argomentazione sull'applicazione della recidiva era fondata e congruamente motivata dalla Corte d'appello, che aveva documentato la reiterazione di condotte e i numerosi precedenti come indice di accentuata pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
falsificazione di sigilli
Fatti contestati tra i capi residui (uso di sigilli contraffatti); la Corte non discute la tipologia normativa del reato ma la sussistenza del concorso e del contributo del ricorrente
Rilevata nella determinazione della pena per i reati di falsificazione contestati
induizione in errore di pubblico ufficiale e falsità ideologica in atti
Norme che descrivono gli altri capi residui relativi ai trasferimenti di proprietà; la Corte di merito ha ritenuto provato il concorso e il contributo determinante del ricorrente
art. 99 comma 4 cod. proc. pen.
La recidiva è stata riconosciuta e utilizzata per aumentare la pena, motivando che i precedenti e la reiterazione delle condotte configurano accentuata pericolosità sociale
art. 173 comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
Rilevato come limite formale ai motivi di ricorso proposti dall'imputato in Cassazione
divieto di rinnovazione del giudizio di merito
Richiamato per spiegare che la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito gli elementi probatori già valutati dai giudici di merito, salvo vizio motivazionale rilevante
Richiamata per sottolineare l'attuale portata della lett. e) dell'art.606 c.p.p. e i limiti alla rilettura delle prove in Cassazione
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione va effettuato con riferimento alla data effettiva del decreto che dispone il giudizio risultante dagli atti: errori formali nella indicazione della data possono compromettere la doglianza sulla prescrizione
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio (rivalutazione del merito) sono inammissibili in Cassazione salvo che non emergano vizi specifici di motivazione; è dunque essenziale dimostrare carenze logiche, contraddizioni o omissioni nella motivazione del giudice di merito
- Per contestare l'applicazione della recidiva occorre una motivazione puntuale che dimostri il venir meno dei presupposti per il suo riconoscimento (es. prova di riabilitazione o di insufficiente rilevanza dei precedenti); mere affermazioni generiche sulla vita successiva dell'imputato sono normalmente insufficienti
- Le deduzioni ripetitive delle stesse censure già valutate dai giudici di merito senza nuovi elementi probatori o logici hanno scarse probabilità di successo in Cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; va quindi valutato anche il rischio economico prima di proporre ricorso
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