Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione del trattamento sanzionatorio ritenendola priva di adeguata motivazione e in violazione degli artt. 132 e 133 c.p.: la Corte d'appello avrebbe fissato una pena base nettamente superiore al minimo edittale senza spiegare i motivi del maggior incremento né richiamare gli indici di cui all'art. 133 c.p., e non avrebbe chiarito l'applicazione e la misura degli aumenti per la continuazione (art. 81 c.p.), rendendo incomprensibile il percorso logico-giuridico che ha portato alle pene inflitte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione sulla commisurazione delle pene (mancata indicazione della composizione della pena base, dei singoli aumenti per continuazione e del richiamo agli indici di cui all'art. 133 c.p.). Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce affinché, nel rispetto dei principi di motivazione e proporzionalità, determini nuovamente e adeguatamente la pena.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiama la necessità di una motivazione adeguata nella determinazione della pena e dei criteri per la commisurazione del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
Individua gli indici (circostanze, antecedenti, personalità, gravità del fatto, ecc.) che il giudice deve considerare e richiamare quando si discosta dal minimo edittale; la sentenza impugnata non ha richiamato tali indici
art. 81 c.p.
Regola il cumulo e l'aumento di pena per il reato continuato: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; nella sentenza impugnata tale calcolo e la motivazione risultano omessi o non chiari
art. 73 T.U. Stup. (comma 1 e comma 5)
Norme di riferimento per la qualificazione dei reati in materia di stupefacenti che hanno determinato il quadro fattuale sul quale è stata poi commisurata la pena
art. 80, co. 2 T.U. Stup.
Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: la Corte territoriale l'aveva esclusa, fatto considerato nel calcolo della pena residua
Massime di principio
- Se il giudice fissa una pena superiore al minimo edittale deve esporre chiaramente le ragioni e richiamare gli indici di cui all'art. 133 c.p.; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento della commisurazione
- In tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare/motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite (art. 81 c.p.); la mancata indicazione numerica o logica degli aumenti rende la commisurazione non verificabile
- Quando la contestazione residua riguarda un unico delitto continuato, la motivazione deve comunque rendere intelligibile il rapporto tra pena base, aumenti per continuazione e eventuali attenuanti, per consentire il controllo di proporzionalità
- La Corte di Cassazione tende ad annullare solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio quando la carenza riguarda la motivazione della pena, rinviando per nuovo giudizio per evitare di incidere sulle determinazioni di fatto già consolidate
- Nelle ipotesi in cui siano intervenute modifiche normative o costituzionali (es. richiamo alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale), il giudice di merito deve esplicitare come tali cambiamenti abbiano influito sul calcolo della pena
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