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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma da parte della Corte d'appello della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti: contestata detenzione ai fini di spaccio (cocaina e marijuana) e, in particolare, la cessione a terzi di sostanza stupefacente di valore 170 euro. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per apoditticità sulla presunta non plausibile giustificazione del possesso dei 170 euro (che aveva indicato come provento di lavoro e contributo paterno) e contraddittorietà circa la considerazione della cessione ai fini della determinazione della pena. Inoltre impugnava la statuizione sulla recidiva reiterata per violazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che taluni precedenti erano estinti o relativi a fatti depenalizzati/contravvenzionali e che la Corte non aveva valutato complessivamente la rilevanza dei precedenti alla luce della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla dichiarazione di responsabilità relativa alla cessione a terzi per il valore di 170 euro e alla determinazione della pena, disponendo nuovo giudizio su quei punti davanti ad un'altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ha annullato senza rinvio la statuizione concernente la recidiva reiterata, eliminandola dal giudizio perché mancavano i presupposti (effetti estintivi di patteggiamento/estinzioni e abolitio criminis). La Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello quale apodittica (affermazione priva di ancoraggio fattuale sulla "non plausibilità" della spiegazione del ricorrente) e manifestamente illogica (riferimento incongruo al mancato peso della cessione nella determinazione della pena). È stata inoltre affermata l'impossibilità di considerare precedenti estinti ai fini della recidiva e la sufficienza dell'indicazione in ricorso del certificato del casellario già acquisito agli atti per assolvere al principio di autosufficienza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5 (T.U. stupefacenti)

    Norma applicata quale fattispecie contestata: detenzione a fine di spaccio e cessione di stupefacenti; la Corte ha mantenuto la rilevanza della contestazione ma ha annullato con rinvio la specifica affermazione di responsabilità relativa alla cessione di valore 170 euro per vizio di motivazione

  • Codice Penale, art. 99

    Regola la recidiva e le sue conseguenze; la Corte ha ritenuto erronea l'applicazione della recidiva reiterata perché alcuni precedenti erano estinti o non computabili, per cui mancavano i presupposti per la recidiva

  • Codice di Procedura Penale, art. 445

    Prevede la declaratoria di estinzione del reato per decorso dei termini a seguito di patteggiamento: la Corte ha ricordato che tale estinzione produce effetti anche ai fini della recidiva (abolitio criminis ai fini recidiva)

  • Codice di Procedura Penale, art. 590

    Disciplina la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'atto (certificato del casellario) già in atti renda sufficiente l'indicazione dello stesso nel ricorso ai fini del principio di autosufficienza

  • Codice di Procedura Penale, art. 431, comma 1, lett. g

    Elenca gli atti del procedimento che vengono trasmessi; la Corte ha richiamato tale previsione per affermare che il certificato del casellario è materiale già a disposizione della Corte di Cassazione

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere ancorata ai fatti e fornire un percorso logico-giuridico non apodittico: formule generiche come "non plausibile" senza riferimento fattuale sono viziate e possono determinare annullamento
  • Non può essere spostato l'onere della prova sull'imputato con valutazioni di plausibilità prive di argomentazione; il giudice deve valutare criticamente le prove acquisite
  • Se più reati sono dichiarati concorrenti o collegati dalla continuazione, la corte deve dare conto chiaramente della considerazione della continuazione e della determinazione unitaria della pena (o spiegare come sono state valutate le singole voci)
  • La recidiva non può essere computata con riferimento a reati i cui effetti penali si sono estinti (ad esempio per declaratoria di estinzione conseguente a patteggiamento o per abolitio criminis); il giudice deve valutare se sussistono i presupposti per la recidiva e motivarlo
  • In impugnazione è utile indicare ed eventualmente allegare il certificato del casellario giudiziale o indicare che è già agli atti, per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso quando si censurano precedenti
  • In casi simili, l'esito probatorio su somme di denaro di modesto valore richiede specifica valutazione (provenienza, circostanze) e il difensore deve documentare e argomentare la legittima provenienza per contrastare inferenze di spaccio
  • La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza (senza rinvio per questioni che può decidere direttamente, come l'eliminazione della recidiva) e rinviare per riesaminare profili di responsabilità e la determinazione della pena quando la motivazione è viziata

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