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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. chiedendo la revoca della confisca (una pistola e due caricatori) disposta in primo grado, nonostante la Corte di appello avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. L'argomentazione centrale è che la confisca "facoltativa" prevista dall'art. 240, comma 1, richiede una condanna passata in giudicato e non può essere applicata quando il reato è estinto per prescrizione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca, pronunciando che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, non è consentito disporre la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., poiché tale misura presuppone un giudicato formale di condanna. La Corte ha disposto la restituzione di quanto era in sequestro all'avente diritto, se e nella misura in cui la detenzione o il porto dell'arma risultino in regola con il titolo autorizzativo.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    La confisca facoltativa prevista da questa norma richiede una pronuncia di condanna divenuta definitiva e non può essere disposta nel caso in cui il reato sia estinto per prescrizione

  • art. 590, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello nella riqualificazione del fatto; menzionata nella sentenza impugnata come riferimento alla fattispecie addebitata in primo grado

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 (Cipriani)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, per la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, è necessario il giudicato di condanna e che le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, che possono fare affidamento su accertamenti compiuti nella sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, non sono estensibili alla confisca facoltativa

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. richiede una condanna passata in giudicato e quindi non è applicabile quando il reato è estinto per prescrizione.
  • Se la sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere è motivata dall'estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può sostituire la mancanza di un giudicato di condanna con la misura di confisca facoltativa.
  • Altre forme di confisca previste dalla legge possono restare applicabili se la normativa specifica consente di farle discendere dall'accertamento compiuto nella sentenza di proscioglimento; va sempre verificato il testo normativo e la giurisprudenza di riferimento.
  • Quando la confisca disposta in primo grado è annullata per questa ragione, gli oggetti sequestrati devono essere restituiti all'avente diritto se e nella misura in cui la detenzione o il porto siano coperti da titolo autorizzativo valido.
  • In casi analoghi, la parte che chiede la confisca deve dimostrare la presenza dei presupposti normativi e, laddove il reato sia estinto senza condanna, è probabile il rigetto della confisca facoltativa in sede di impugnazione.

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