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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva mancanza di contraddittorietà, manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione della sentenza di appello. In particolare sosteneva che l'errore nella compilazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse scusabile (errore su norma extrapenale) e che aveva tempestivamente comunicato una variazione reddituale successiva, prima della conclusione del processo, che aveva comportato la revoca del beneficio; tali circostanze, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto escludere l'elemento soggettivo del reato e portare all'assoluzione.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità, rilevando che il ricorrente ha in sostanza ripetuto censure già esaminate e disattese dal giudice di appello senza fornire una autonoma e argomentata confutazione. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato è inescusabile, poiché la disciplina (art. 76 del decreto) è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice; l'omissione o la falsità nella dichiarazione può costituire sintomo del dolo. È stata inoltre ritenuta integrata l'aggravante per aver ottenuto il beneficio grazie ai dati falsi. A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiamata come fondamento della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci o omissioni nell'istanza.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta l'errore su tale nozione come errore inescusabile perché la norma è espressamente richiamata dalla disposizione incriminatrice.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo non è specifico; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduceva censure già decise senza autonoma e argomentata confutazione.

Massime di principio

  • L'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato è considerato inescusabile: non è qualificabile come errore su legge extrapenale quando la disciplina pertinente è espressamente richiamata dalla norma penale.
  • La presenza di omissioni o falsità nella dichiarazione per ottenere il patrocinio può costituire indice del dolo; l'effettiva insussistenza delle condizioni reddituali può rilevare come elemento sintomatico del fine doloso.
  • La comunicazione successiva di variazioni reddituali e la revoca del beneficio non escludono automaticamente la responsabilità penale; possono al più assumere rilievo ai fini di eventuali circostanze attenuanti, ma non cancellano il dolo se il falso era idoneo a ottenere l'ammissione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi direttamente e argomentatamente con le motivazioni del giudice d'appello: ripetere le stesse contestazioni già esaminate senza punti nuovi o confutazioni specifiche determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Ottenere il beneficio del patrocinio grazie a dati falsi può integrare l'aggravante (aver conseguito il vantaggio), con conseguente incremento della gravità della posizione dell'imputato.

Testo integrale

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