Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva mancanza di contraddittorietà, manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione della sentenza di appello. In particolare sosteneva che l'errore nella compilazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse scusabile (errore su norma extrapenale) e che aveva tempestivamente comunicato una variazione reddituale successiva, prima della conclusione del processo, che aveva comportato la revoca del beneficio; tali circostanze, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto escludere l'elemento soggettivo del reato e portare all'assoluzione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità, rilevando che il ricorrente ha in sostanza ripetuto censure già esaminate e disattese dal giudice di appello senza fornire una autonoma e argomentata confutazione. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato è inescusabile, poiché la disciplina (art. 76 del decreto) è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice; l'omissione o la falsità nella dichiarazione può costituire sintomo del dolo. È stata inoltre ritenuta integrata l'aggravante per aver ottenuto il beneficio grazie ai dati falsi. A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiamata come fondamento della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci o omissioni nell'istanza.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta l'errore su tale nozione come errore inescusabile perché la norma è espressamente richiamata dalla disposizione incriminatrice.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo non è specifico; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduceva censure già decise senza autonoma e argomentata confutazione.
Massime di principio
- L'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato è considerato inescusabile: non è qualificabile come errore su legge extrapenale quando la disciplina pertinente è espressamente richiamata dalla norma penale.
- La presenza di omissioni o falsità nella dichiarazione per ottenere il patrocinio può costituire indice del dolo; l'effettiva insussistenza delle condizioni reddituali può rilevare come elemento sintomatico del fine doloso.
- La comunicazione successiva di variazioni reddituali e la revoca del beneficio non escludono automaticamente la responsabilità penale; possono al più assumere rilievo ai fini di eventuali circostanze attenuanti, ma non cancellano il dolo se il falso era idoneo a ottenere l'ammissione.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi direttamente e argomentatamente con le motivazioni del giudice d'appello: ripetere le stesse contestazioni già esaminate senza punti nuovi o confutazioni specifiche determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Ottenere il beneficio del patrocinio grazie a dati falsi può integrare l'aggravante (aver conseguito il vantaggio), con conseguente incremento della gravità della posizione dell'imputato.
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