Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di appello sostenendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., per non avere la Corte di appello risposto alle specifiche doglianze mosse in sede di appello. Ha richiamato la propria buona fede sostenendo di aver indicato nell'istanza il 2017 (non il 2016) e di essersi basato su un modello ISEE rilasciato il 02/02/2018; ha inoltre fatto presente che il maresciallo non aveva accertato se la Dichiarazione Sostitutiva Unica fosse stata presentata anteriormente e ha dedotto che l'inesatta attestazione sarebbe stata "falso innocuo" perché il reddito effettivo non avrebbe superato la soglia prevista, e in alternativa si sarebbe trattato di un errore scusabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo: il ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità quale profilo della motivazione mancasse o fosse viziato e ha riprodotto, senza autonoma e argomentata confutazione, le stesse ragioni già esaminate e disattese in appello. In motivazione la Corte ha inoltre ricordato che l'ISEE non è criterio esaustivo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (deve tenersi conto anche di redditi esenti, tassati separatamente o percepiti in nero) e che le false indicazioni od omissioni relative alla dichiarazione per il patrocinio integrano il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, indipendentemente dall'effettivo superamento della soglia reddituale. Ha poi escluso che l'errore sul requisito previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002 possa avere efficacia esimente, trattandosi di errore sulla legge penale o su norme direttamente richiamate dalla norma penale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sanziona le false dichiarazioni o omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte conferma che integrano il reato anche omissioni o falsità parziali indipendentemente dall'effettivo superamento della soglia di reddito
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato; la Corte precisa che l'errore su tale disposizione costituisce errore sulla legge penale o su norme richiamate dalla norma penale e quindi non è scusabile
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Articolo richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte richiede specificità nella deduzione del vizio
codice di procedura penale - art. 546, comma 1, lett. e)
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma citata dal ricorrente riguardo i motivi di appello; la Cassazione ha ritenuto le doglianze riproposizione non specifica delle questioni già decise
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte applica il principio secondo cui il ricorrente deve indicare esattamente quale profilo della motivazione è contestato, pena l'aspecificità e l'inammissibilità
codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per il principio che la mancanza di specificità del motivo conduce all'inammissibilità dell'impugnazione
codice penale - art. 47
Utilizzato per distinguere l'errore su 'leggi diverse dalla legge penale' dall'errore sulla legge penale; la Corte afferma che l'errore relativo alla disciplina del patrocinio integra errore sulla legge penale e non è inescusabile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censura la motivazione il motivo deve essere specifico: indicare esattamente quale profilo della motivazione si contesta (mancanza, contraddittorietà o illogicità) e dove si trova in sentenza; la genericità o la riproposizione di argomentazioni già disattese in primo grado è motivo di inammissibilità
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente fare riferimento al solo ISEE: per determinare il reddito utile vanno considerati anche redditi esenti, redditi soggetti a tassazione separata, redditi non dichiarati o illeciti
- Le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il gratuito patrocinio integrano il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 indipendentemente dall'effettivo superamento della soglia reddituale (la rilevanza penale è collegata alla falsità/omissione stessa)
- L'errore sulle norme che disciplinano il patrocinio (art. 76 d.P.R. 115/2002) è considerato errore sulla legge penale o su norme richiamate dalla norma penale e non è, di regola, idoneo a scusare la condotta
- Quando si sollevano questioni già esaminate e motivate da giudici di merito, il ricorrente deve fornire una confutazione autonoma e argomentata della motivazione altrimenti il motivo è aspecifico e il ricorso inammissibile
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