Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva confermato colpevole del reato di tentato furto aggravato di cavi elettrici (fatto commesso il 11.9.2020). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: 1) vizio di motivazione e mancata/assente pronuncia sull'istanza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis (richiesta presentata in udienza d'appello); 2) inosservanza di legge e carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena definitiva, ritenuta difforme dal minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la presentazione in appello della causa di non punibilità ex art. 131‑bis e ha spiegato che la Corte d'appello ha implicitamente rigettato la richiesta: la sottrazione di cavi ferroviari non è da considerarsi di tenue valore e la ricorrenza della recidiva (art. 99, comma 4 c.p.), pur bilanciata con l'equivalenza delle attenuanti generiche, esclude la particolare tenuità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla quantificazione della pena non era stata dedotta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Norma invocata in relazione ai vizi di motivazione dedotti: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di mancata/illogica motivazione in quanto dal testo della sentenza d'appello emerge un rigetto implicito dell'istanza di non punibilità.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento ai presunti difetti di motivazione e all'inosservanza della legge penale nella determinazione della pena; la corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo relativo alla pena perché la questione non era stata dedotta in appello.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha affermato che la relativa istanza può essere proposta in appello e può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; nel caso di specie la Corte d'appello ha implicitamente escluso la sua applicabilità valutando che il furto di cavi ferroviari non fosse di tenue valore e rilevando la recidiva.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per assimilare la causa di non punibilità alle altre ipotesi che richiedono immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo; giustifica la possibilità di rilevare d'ufficio l'istituto in appello.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99 comma 4, circostanza che ha contribuito ad escludere l'operatività della particolare tenuità.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Pronuncia citata in relazione al potere di condanna al versamento alla Cassa delle Ammende; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può essere proposta anche per la prima volta in sede di appello e può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello.
  • L'assenza di una pronuncia esplicita sulla causa di non punibilità in appello può essere considerata superata se dalla motivazione emerge implicitamente il rigetto della richiesta (es. valutazione negativa sul tenue valore della cosa e ricorrenza di aggravanti/recidiva).
  • La Corte di Cassazione non è competente a esaminare questioni che non siano state dedotte come motivi di gravame in sede di appello: i punti non portati all'attenzione del giudice di merito risultano inammissibili in Cassazione.
  • I vizi di motivazione denunciati in Cassazione devono essere effettivamente ravvisabili nel testo della decisione impugnata; una motivazione implicita può essere sufficiente a escludere l'affermazione di carenza motivazionale.
  • La presenza di recidiva o di altre aggravanti può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità anche se sussistono attenuanti generiche; il bilanciamento delle circostanze è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.