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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.Z. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in Italia negli anni 1989-1999 su pensioni corrisposte da un ente previdenziale lussemburghese, sostenendo che i redditi fossero già stati assoggettati a ritenute fiscali in Lussemburgo e che vi fosse quindi doppia imposizione ai sensi dell’art. 18, par. 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo. L’Agenzia ha proposto due motivi: per gli anni 1989-1995, ha sostenuto che le somme versate in base al condono previsto dalla legge n. 140 del 1997 non fossero rimborsabili; inoltre, ha contestato che la CTR avesse rimesso all’Ufficio la quantificazione del rimborso, mentre spettava al contribuente provare l’effettivo doppio prelievo e i fatti costitutivi del credito.

La decisione

La CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Marche, con sentenza depositata il 23 febbraio 2007, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il condono per gli anni 1989-1995 non impedisse la richiesta di rimborso e che dovesse essere accertata l’effettiva applicazione delle ritenute lussemburghesi. La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: le annualità definite con condono non consentono di chiedere la restituzione delle somme versate; inoltre, chi domanda il rimborso deve allegare e provare i fatti che fondano il credito, incluso il doppio prelievo. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente se e quale rimborso spetti per le annualità non definite con condono.

Norme richiamate

  • Art. 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo

    È la disposizione invocata dal contribuente per evitare la doppia imposizione sulle pensioni; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione definitiva, poiché cassa la sentenza per le questioni relative al condono e all’onere della prova.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Norma richiamata dall’Agenzia nel motivo relativo alla domanda di rimborso. La Corte accoglie il motivo sulla base del principio di irripetibilità delle somme versate per le annualità definite con condono, senza formulare una distinta interpretazione dell’articolo.

  • Legge n. 140 del 1997, art. 9-bis

    In riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, ... non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente.

    La definizione agevolata preclude il rimborso delle somme versate per le annualità incluse nel condono, anche quando il contribuente sostenga che l’imposta non fosse dovuta; la decisione applica tale principio agli anni 1989-1995.

  • Art. 2697 c.c.

    Incom­be sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito.

    Nel giudizio contro il rigetto di un’istanza di rimborso il contribuente è attore anche in senso sostanziale: deve allegare e provare i fatti che fondano il trattamento fiscale richiesto, compresa l’effettiva doppia imposizione.

  • Art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale norma processuale che individua i motivi di ricorso per Cassazione, proposti per violazione o falsa applicazione di legge; non è oggetto di una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Le somme versate per annualità chiuse con una definizione agevolata non sono normalmente recuperabili tramite una successiva istanza di rimborso relativa alle stesse annualità: il condono definisce le pretese reciproche e non si combina con la prosecuzione della contestazione ordinaria.
  • Chi chiede il rimborso di un tributo deve provare i fatti costitutivi del credito. Se invoca una doppia imposizione, deve fornire elementi idonei a dimostrare entrambi i prelievi e la loro concreta incidenza, non potendo essere rimessa all’Amministrazione la prova o la quantificazione del credito.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull’esistenza o sull’importo del rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte e distinguendo le annualità condonate da quelle non definite agevolmente.

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