Cassazione Civile, Ordinanza n. 36830/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra segni distintivi nel settore dolciario. In primo grado era stata proposta, da un’impresa poi succeduta nella posizione sostanziale, domanda di nullità del marchio "Tortionate" per difetto di novità e domanda di contraffazione del marchio "Tortionata", con richiesta di risarcimento danni. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, ha accertato che l’uso del segno "Tortionata" da parte della ricorrente principale integrava contraffazione del marchio "Tortionate" e ha condannato la stessa al risarcimento dei danni in favore delle società titolari succedutesi nel marchio. Con il ricorso principale la società condannata ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 115 c.p.c., 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto proseguito l’uso contraffattorio del marchio anche dopo il 30 giugno 2015, soprattutto in relazione alle forniture effettuate a Esselunga, e che la motivazione fosse perplessa e incomprensibile; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 125 c.p.i., censurando la liquidazione del danno nella parte in cui includeva il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione dell’immagine aziendale, assumendo che la controparte non avesse mai svolto attività di produzione o uso del marchio. Le società resistenti hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, ma tardivamente rispetto al termine lungo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché entrambe le censure miravano, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. In particolare, la contestazione sulla prosecuzione dell’uso del segno dopo il 30 giugno 2015 presupponeva un diverso accertamento fattuale rispetto a quello compiuto dalla Corte d’appello; inoltre la formula "salvo errore" usata dal giudice di merito è stata ritenuta una mera clausola di stile, non idonea a infirmare la motivazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la censura sulla voce di danno costituiva in realtà critica alla valutazione del pregiudizio all’immagine e non dimostrava l’insussistenza del danno, che può esistere anche in assenza di utilizzazione attuale e diretta del segno da parte del titolare. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione; sono state inoltre poste a carico della ricorrente principale le spese di legittimità e riconosciuto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per ribadire che la censura non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà l’accertamento di fatto compiuto in appello.
Invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo, perché la censura non superava il limite del sindacato di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che consentisse di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie.
art. 24 Cost.
Citatо dalla ricorrente, senza esito favorevole, nell’ambito della dedotta violazione processuale.
art. 111 Cost.
Citatо dalla ricorrente, anche per denunciare un vizio motivazionale, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione del danno, ma la Corte ha ritenuto la censura meramente fattuale.
Utilizzato per affermare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine lungo di impugnazione.
Applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo.
La proposizione nel termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso principale non sana la tardività rispetto al termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, riconosciuto solo nei casi previsti dalla norma.
art. 10, r.d. 21 giugno 1929, n. 929
Citatо nel richiamo alla precedente cassazione, per affermare che la continuazione dell’uso di un segno nullo può violare il marchio preusato o validamente registrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando si risolva nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Il vizio motivazionale non è configurabile quando la motivazione del giudice di merito, letta nel suo complesso, individui chiaramente gli elementi probatori posti a base dell’accertamento; espressioni dubitative o clausole di stile non bastano, da sole, a elidere una motivazione altrimenti univoca.
- In tema di marchi, la liquidazione del danno da contraffazione può includere anche il pregiudizio all’immagine aziendale e i costi di una campagna di riposizionamento o ricostruzione dell’immagine, senza che sia necessario che il titolare del segno svolga direttamente attività produttiva o commerciale del bene contraddistinto.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace; il rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c. non è sufficiente a sanare la tardività rispetto al termine decadenziale ordinario.
- La declaratoria di inefficacia dell’impugnazione incidentale non comporta, di regola, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, che presuppone l’inammissibilità, improcedibilità o il rigetto nel merito dell’impugnazione nei casi previsti dalla legge.
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