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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17544/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, fondato su processo verbale della Guardia di Finanza, con ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, rideterminazione del reddito d’impresa e irrogazione di sanzioni con cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato, salvo la riduzione di un terzo delle sanzioni; in appello la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non utilizzabile la documentazione prodotta dalla società e rigettando anche l’appello incidentale dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 112 c.p.c., per omesso esame dei motivi di appello; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato esame delle doglianze di appello. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 sulla statuizione di tempestività del ricorso di primo grado; 2) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 8 L. 890/1982, sostenendo la tardività del ricorso della contribuente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, non rispettosa del minimo costituzionale, perché non esponeva la posizione processuale delle parti, non richiamava i motivi di appello e si limitava ad affermazioni apodittiche sulla tempestività del ricorso e sull’inutilizzabilità della documentazione prodotta, senza spiegare l’iter logico-giuridico seguito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    richiamato come base per l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni nell’avviso di accertamento

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    comma 1 n. 4; secondo comma n. 4

    è necessario che la sentenza contenga una motivazione esistente e non meramente apparente

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutti i motivi di domanda o di impugnazione devoluti al suo esame

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la censura di violazione di legge proposta nel ricorso incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma non consente più di dedurre il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo deposito e avviso

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    norma richiamata sulle notificazioni degli atti tributari

  • art. 8, commi 4 e 5, L. 890/1982

    richiamata per il perfezionamento della notificazione postale dell’atto

  • art. 54 d.l. 83/2012

    ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riducendo il sindacato sulla motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza è censurabile non per la sua mera insufficienza, ma solo quando si traduca in una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
  • La sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è nulla se non indica, neppure sinteticamente, i motivi di appello esaminati e le ragioni della decisione.
  • L’omessa pronuncia su motivi di appello è ravvisabile quando il giudice si limiti a un dispositivo o a formule apodittiche senza affrontare le specifiche censure devolute.
  • In presenza di motivazione solo apparente, risultano assorbite le ulteriori censure relative a questioni di merito o di rito, perché il vizio investe la struttura stessa della decisione impugnata.
  • Quando la cassazione rileva il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini le questioni devolute e provveda a una nuova e congrua motivazione, oltre che alla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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