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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20181/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di cessione di un'azienda (un campeggio) stipulato nel dicembre 2009 per il prezzo complessivo di euro 400.000, con pagamento rateale. Il promittente alienante ha agito per far accertare il proprio legittimo recesso dal preliminare per mancato pagamento, nel termine concordato di marzo 2010, della seconda rata di euro 40.000, chiedendo di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. Il promissario acquirente ha resistito e ha proposto domande riconvenzionali, chiedendo in via principale l'esecuzione in forma specifica del definitivo, in subordine l'accertamento dell'inadempimento del promittente alienante e il risarcimento di spese e mancati guadagni, e ancora subordinatamente il risarcimento per violazione della buona fede precontrattuale. Il Tribunale ha accolto la domanda del promittente alienante, ritenendo l'inadempimento del promissario acquirente non di scarsa importanza e riconoscendo il diritto a trattenere la caparra, rigettando le riconvenzionali. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto violazione dell'art. 1455 c.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il termine di pagamento non fosse essenziale e che mancasse un inadempimento di non scarsa importanza. La ricorrente incidentale ha invece censurato la liquidazione delle spese, deducendo violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi, nonché difetto di motivazione e violazione del giudicato interno sul valore della causa. Prima della decisione, però, il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, dell'adesione della controparte alla rinuncia e della contestuale rinuncia al ricorso incidentale. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non ha regolato le spese di cassazione e ha escluso, per effetto della rinuncia, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso incidentale, anche per vizio motivazionale.

  • art. 1455 c.c.

    È invocato per contestare la valutazione della gravità dell'inadempimento posta a base del recesso dal preliminare.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Sono richiamati quali canoni legali di interpretazione contrattuale nella censura al ragionamento della Corte di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali e ai parametri di riferimento.

  • art. 13, sesto comma, della legge n. 247/2012

    È richiamato come fonte dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato quale decreto sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 390 c.p.c.

    È applicato, in combinato con l'art. 391 c.p.c., per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    È applicato, in combinato con l'art. 390 c.p.c., per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se accettata dalla controparte, e la contestuale rinuncia al ricorso incidentale comportano l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, se così ritenuto dalla Corte nel caso concreto.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In un giudizio avente ad oggetto un preliminare di cessione d'azienda, la censura sulla legittimità del recesso può ruotare attorno alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e all'interpretazione delle pattuizioni sui termini di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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