Sentenza del 22/09/2022 n. 27816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18467/2017 (rigetto del ricorso della società) e impugnazione del diniego di definizione agevolata ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6. Il contenzioso originario riguardava avvisi d'accertamento per gli anni 1999 e 2000: recupero a imponibile di presunti ricavi non contabilizzati dalla vendita di vino e contestata plusvalenza non dichiarata derivante dall'assegnazione di terreni a due soci, con rifiuto dell'Amministrazione di riconoscere i benefici fiscali della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29. La società ha dedotto, in particolare, che i terreni fossero fuoriusciti dal ciclo produttivo prima dell'assegnazione (quindi non strumentali), che mancasse un esame della strumentalità della destinazione e l'erronea esclusione dell'agevolazione per beni non strumentali per natura; ha inoltre impugnato il diniego della definizione agevolata sostenendo che la pendenza del ricorso per revocazione avrebbe impedito la definitività della pronuncia.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato sia il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sia il ricorso per revocazione. Sulla definizione agevolata è stato ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso aveva già formato giudicato e quindi la controversia non era più 'pendente' ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6. Sul merito della revocazione, la Corte ha escluso l'esistenza di un errore di fatto incontestabile nei documenti di causa: ha ritenuto provata la coltivazione dei terreni nel 1999 e la loro classificazione come agricoli nel PRG (pur con pronuncia amministrativa di edificabilità e PRG non ancora adottato), motivando che la natura strumentale per natura degli stessi escludeva l'applicabilità dell'agevolazione art. 29 L. n. 449/1997. Ha inoltre rigettato la doglianza relativa alla mancata declaratoria di giudicato interno, ritenendo che tale questione non costituisce errore di fatto ma problematica di diritto/interpretativa non sindacabile in revocazione. Condanna della società al riflusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29
Norma agevolativa applicabile alle plusvalenze da assegnazione di terreni: la Corte ha ritenuto non applicabile l'agevolazione perché i terreni, pur avendo successiva destinazione edificatoria riconosciuta dal giudice amministrativo, mantenevano la strumentalità agricola per natura al momento dell'assegnazione (coltivati e classificati come agricoli nel PRG non ancora attuativo).
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
Disciplina della definizione agevolata delle controversie fiscali: richiede che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La Corte interpreta 'pronuncia definitiva' come il passaggio in giudicato conseguente al rigetto del ricorso in Cassazione, escludendo che la mera pendenza del ricorso per revocazione incida su tale definitività.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Regola la proposizione del ricorso per revocazione alla Corte di Cassazione; la giurisprudenza e la Corte richiedono che la revocazione per errore di fatto sia una strada eccezionale e di stretta interpretazione.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Elenca i motivi di revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che l'errore rilevante deve essere un'errata percezione di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa e non può riguardare valutazioni giuridiche o stime ermeneutiche.
Codice di procedura civile, art. 324
Norma sul giudicato; la giurisprudenza interpreta l'art. 391-bis e l'art. 395 in modo restrittivo rispetto all'ampliamento del concetto di giudicato riconoscibile dall'art. 324, ritenendo che il ricorso per revocazione non impedisca normalmente il passaggio in giudicato dopo il rigetto in Cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiama l'ulteriore contribuzione unificata dovuta in caso di soccombenza; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte di Cassazione che respinge il ricorso e lascia immutata la decisione impugnata forma giudicato: la successiva proposizione di un ricorso per revocazione, di per sé, non rende la pronuncia non definitiva ai fini di accesso a misure agevolative che richiedono la pendenza della lite.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, è rimedio eccezionale e ammissibile solo per errori di fatto chiaramente evidenti e incontestabili dagli atti processuali: non può essere utilizzata per contestare valutazioni, qualificazioni giuridiche o omissioni motivazionali che richiedono interpretazione.
- Nelle controversie tributarie, l'accertamento della strumentalità di beni agricoli si fonda su elementi fattuali (coltivazione effettiva, classificazione urbanistica vigente, uso effettivo) e il giudice può ritenere irrilevante una vocazione edificatoria emergente da atti amministrativi non ancora attuativi; tali valutazioni sono difficilmente rimontabili con la revocazione.
- Per chi intende accedere a una definizione agevolata ex lege (es. D.L. n. 119/2018), è cruciale valutare lo stato di definitività del giudizio alla data di presentazione della domanda: presenza di pronuncia passata in giudicato preclude l'accesso; la semplice pendenza di rimedi straordinari (revocazione) non basta a far rientrare la controversia tra quelle 'non concluse'.
- Se si contesta omissione di pronuncia su questioni (es. giudicato interno), occorre valutare se la questione costituisca errore di fatto (evidente dagli atti) o questione di diritto/interpretativa: solo il primo è sindacabile in revocazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 1040 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 2831 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4015 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4016 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4019 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 6233 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →