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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27097/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore e concessionario)

La controversia

La società ha impugnato cumulativamente il sollecito di pagamento notificato il 27 gennaio 2023 per € 237.292,35, l’intimazione di pagamento notificata l’8 febbraio 2023 per € 237.297,53, l’avviso di accertamento IMU 2016 del 25 ottobre 2021 — per complessivi € 233.420,00, che assumeva di avere conosciuto soltanto il 27 febbraio 2023 in seguito ad accesso agli atti — e la comunicazione di avvenuto pignoramento presso terzi notificata il 28 febbraio 2023 per € 233.420,01. L’avviso di accertamento, relativo all’omesso versamento dell’IMU 2016, risultava notificato il 31 dicembre 2021. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza dell’11 gennaio 2024, aveva respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza del 24 marzo 2025, n. 2477/20/2025, aveva rigettato l’appello, ritenendo regolare la notifica dell’accertamento sulla base dell’avviso di ricevimento, nel quale risultava l’avviso lasciato all’interessata il 10 dicembre 2019, e conseguentemente definitiva la pretesa per mancata tempestiva impugnazione. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.: ha contestato che la Corte territoriale avesse desunto la regolarità della notifica dalla sola spedizione della raccomandata informativa, deducendo inoltre che non risultavano provati il suo effettivo recapito e il deposito dell’atto presso la casa comunale e che mancava la copia della lettera informativa. Dopo la proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità, la ricorrente ha chiesto la decisione e ha ribadito tali contestazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile l’unico motivo. Ha ritenuto che la verifica della regolarità concreta della notifica costituisse accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che, non essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la Cassazione non potesse esaminare direttamente gli atti della notificazione. La censura non trascriveva integralmente nel ricorso gli atti del procedimento notificatorio, come richiesto dal principio di autosufficienza. Ha inoltre rilevato che si trattava di notifica diretta postale dell’atto impositivo, non soggetta alle formalità dell’art. 140 c.p.c.; la CGT di secondo grado aveva correttamente considerato l’avviso di ricevimento e l’annotazione dell’avviso lasciato il 10 dicembre 2019. Accertata la regolarità della notifica dell’avviso, le contestazioni relative alla pretesa tributaria erano precluse, perché l’accertamento era divenuto definitivo e gli atti successivi non erano stati impugnati per vizi propri. Nessuna statuizione sulle spese in favore degli intimati, rimasti tali. La ricorrente è stata condannata d’ufficio al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La CGT-2, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ritenendo valida e regolare la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta con le modalità della “notifica diretta” attraverso l'Ufficio postale con raccomandata AR inviata all'indirizzo della sede della Società ricorrente con la precisazione che l'Amministrazione aveva depositato in atti l'avviso di ricevimento da cui risultava che l'ufficiale postale aveva annotato di aver rilasciato avviso all'interessato in data 10/12/2019, non venendo in rilievo, quindi, la osservanza delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. che riguardano le ipotesi di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o agente notificatore.

    Le formalità dell’art. 140 c.p.c. non si applicano alla notifica diretta postale dell’atto impositivo effettuata dall’ente impositore; riguardano invece le notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario o agente notificatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invero la Corte di Cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti relativi alla notifica di un atto impositivo od esecutivo della pretesa tributaria per verificare la sussistenza dell'invalidità della stessa, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione di un avviso o di una cartella di pagamento non costituisce atto del processo tributario.

    La censura della regolarità concreta della notifica, se prospetta un vizio di fatto e non una nullità processuale, non consente alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti notificatori nell’ambito di una denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, in assenza di un potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione solo nel caso, qui non ricorrente, di deduzione di un error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la parte, ove contesti, come nel motivo in esame, la rituale notifica di un atto impositivo, per il rispetto del principio di autosufficienza, deve necessariamente provvedere alla trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

    Il potere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti del merito è ammesso in caso di denuncia di error in procedendo; per contestare la notifica di un atto impositivo occorre comunque trascrivere integralmente nel ricorso gli atti rilevanti del procedimento notificatorio, così da rendere verificabile la censura sulla base del ricorso stesso.

  • art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    Occorre, peraltro, rilevare che, nell'ipotesi in cui l’ente impositore proceda alla notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle previste dalla predetta legge (in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.).

    Nella notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’ente, l’art. 14 della legge n. 890/1982 comporta l’applicazione delle regole del servizio postale ordinario; le specifiche formalità della legge n. 890/1982 si riferiscono alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • art. 1335 c.c.

    L’atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

    La dichiarazione pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta senza necessità di un’ulteriore raccomandata; la presunzione è superabile se il destinatario prova l’impossibilità incolpevole di averne conoscenza.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invero, nella previsione sistematica dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

    La pretesa tributaria si forma attraverso una sequenza di atti e notificazioni diretta a garantire la difesa; l’omessa notifica di un atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente.

    Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale deducendo l’omessa notifica dell’atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche quest’ultimo per contestarne i vizi e la pretesa; al giudice di merito spetta individuare, interpretando la domanda, quale scelta sia stata compiuta.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia.

    La somma prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. è determinata equitativamente e non è soggetta a un limite quantitativo predeterminato; il giudice può commisurarla alle spese processuali o al valore della controversia, nel rispetto di equità e ragionevolezza.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Quando il ricorrente chiede la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e la Corte decide in conformità alla proposta di definizione accelerata, la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende va pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata, se il ricorrente chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, è applicabile la condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

Massime di principio

  • La contestazione della regolarità concreta della notificazione di un atto impositivo attiene, di regola, a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione, se non è dedotto un error in procedendo, la Corte non può procedere a un esame diretto degli atti notificatori.
  • Chi contesta in cassazione la ritualità della notificazione di un atto impositivo deve trascrivere integralmente nel ricorso gli atti del procedimento notificatorio rilevanti, in modo da consentire la verifica della censura sulla base del solo ricorso.
  • La notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta da parte dell’ente impositore è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalle formalità proprie della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario o dall’agente notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
  • La sequenza procedimentale degli atti tributari tutela l’effettivo esercizio del diritto di difesa: l’omessa notificazione dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando l’atto consequenziale; il contribuente può anche impugnare cumulativamente l’atto presupposto non notificato e dedurne i vizi per contestare la pretesa.
  • Una volta regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato, l’atto impositivo diviene definitivo; gli atti successivi non possono essere contestati nel merito della pretesa tributaria, ma soltanto per vizi propri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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