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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12592/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento, notificate nel 2015 e nel 2017, entrambe riferite alle medesime sei cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività. In appello la decisione era stata riformata solo in parte: la corte tributaria regionale aveva ritenuto tempestiva l’impugnazione rispetto alla seconda intimazione del 2017 e aveva accolto il gravame limitatamente ai carichi riferibili a tre delle sei cartelle, per mancanza di prova della rituale notificazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e di mancata notifica di alcune cartelle, nonché sulla regolazione delle spese. Le Agenzie fiscali hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale con un motivo, deducendo la violazione del termine decadenziale di impugnazione ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, avendo il contribuente ricevuto la prima intimazione nel 2015 e impugnato solo nel 2017, non poteva più contestare i vizi delle cartelle presupposte richiamate anche dalla seconda intimazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale delle Agenzie fiscali. Ha affermato che l’intimazione di pagamento, quale atto impugnabile assimilabile all’avviso di mora ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e rientrante nell’elenco degli atti di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, se non impugnata nei termini cristallizza la pretesa fiscale e preclude la deduzione, in sede di impugnazione di una successiva intimazione relativa agli stessi crediti, sia della prescrizione maturata prima della prima intimazione sia della mancata notifica delle cartelle presupposte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché valuti la domanda di rimessione in termini formulata dal contribuente per l’impugnazione della prima intimazione, fondata sulla mancata indicazione nell’atto delle informazioni prescritte dallo Statuto del contribuente. I tre motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo del ricorso incidentale è stato riqualificato come censura di violazione di legge, ricondotta all’error in iudicando.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la corretta qualificazione del vizio prospettato dal ricorrente incidentale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’intimazione di pagamento è assimilata all’avviso di mora e quindi ricompresa tra gli atti autonomamente impugnabili; la sua mancata impugnazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa fiscale.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’impugnazione dell’atto deve essere proposta nel termine decadenziale; decorso il termine, restano precluse le contestazioni sui vizi degli atti presupposti già conoscibili.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    "un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"

    L’avviso è presupposto per l’esecuzione forzata se questa non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

  • art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    Il vano decorso del termine comporta la perdita di efficacia dell’intimazione come atto prodromico all’esecuzione, ma non elimina l’onere di impugnazione nei termini.

  • art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000

    L’omessa indicazione delle informazioni prescritte non invalida l’atto, ma può giustificare la rimessione in termini per l’impugnazione tardiva.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente come fonte delle informazioni da indicare nell’atto impugnato.

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti consente l’impugnazione unitamente all’atto successivo, ma solo se l’atto precedente non sia stato già impugnabile e non sia decaduto il termine.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e, se non impugnato nel termine, consolida la pretesa tributaria; non è possibile, contro una successiva intimazione riferita agli stessi carichi, far valere vizi delle cartelle presupposte che avrebbero dovuto essere dedotti contro la prima intimazione.
  • L’eccezione di prescrizione maturata prima della notificazione dell’intimazione e la deduzione della mancata notifica della cartella devono essere fatte valere impugnando tempestivamente l’intimazione; la successiva notifica di un ulteriore atto identico non riapre il termine.
  • La perdita di efficacia dell’intimazione per decorso del termine previsto dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 incide sulla possibilità di iniziare l’esecuzione forzata, ma non fa venir meno l’onere di impugnazione dell’atto entro il termine decadenziale.
  • L’omessa indicazione, nell’atto tributario impugnato, delle informazioni prescritte dallo Statuto del contribuente può rendere scusabile l’errore del destinatario e fondare una rimessione in termini, anche se il contribuente abbia avuto conoscenza di fatto dell’atto o dei suoi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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