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Sentenza

Sentenza del 05/03/2019 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse da un soggetto risultato evasore totale e, secondo quanto dichiarato dallo stesso, utilizzato come "cartiera" per l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, l’insufficiente motivazione per relationem, la mancata allegazione integrale del PVC della Guardia di Finanza di Assisi, l’inattendibilità delle dichiarazioni del fatturante, l’effettiva esecuzione delle lavorazioni documentata da fotografie e testimonianze, nonché la violazione dei principi in materia di onere della prova per la contestazione dell’IVA e dei costi.

La decisione

La CTP di Perugia ha respinto i ricorsi riuniti. In appello, è stata prima respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza e poi è stato respinto anche il merito dell’appello, con conferma degli avvisi di accertamento. La CTR ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi e legittimo il richiamo agli atti della Guardia di Finanza, precisando che il PVC relativo al terzo soggetto non doveva essere allegato integralmente, essendo stato riprodotto il contenuto essenziale rilevante per il contribuente. Ha inoltre considerato gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi raccolti dall’Ufficio: l’assenza di struttura, mezzi e personale del fatturante, la sua posizione di evasore totale, i pagamenti prevalentemente in contanti e la carenza di documentazione commerciale. Fotografie non datate, testimonianze e dichiarazioni prodotte dal contribuente sono state giudicate insufficienti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 7, legge n. 212/2000

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L’atto richiamato deve essere allegato quando il contribuente non ne ha conoscenza e l’avviso non ne riproduce il contenuto essenziale. L’obbligo non opera per gli atti già conosciuti integralmente dal contribuente o per i quali l’avviso riporti gli elementi essenziali necessari alla difesa.

  • Art. 42, DPR n. 600/1973

    La motivazione dell’avviso di accertamento può fondarsi sul richiamo ad altri atti, purché siano rispettate le garanzie di conoscibilità e di adeguata esposizione degli elementi essenziali.

  • Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973

    La rettifica dei redditi può essere fondata anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso esaminato, tali requisiti sono stati ritenuti integrati dagli elementi relativi alla fittizietà delle operazioni.

  • Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993

    La deducibilità dei costi richiede che siano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati; la contestazione dell’inesistenza delle operazioni impone al contribuente di fornire una prova concreta della reale esecuzione delle prestazioni.

  • Art. 2, decreto-legge n. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    La norma riguarda la responsabilità penale per l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. Nel giudizio tributario, la segnalazione penale costituisce un elemento del quadro istruttorio, ma la decisione fiscale resta fondata sulla valutazione autonoma degli elementi probatori.

  • Art. 52, decreto legislativo n. 546/1992

    Consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello quando ricorrono i presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora. Nel caso concreto la sospensione è stata negata.

  • Cassazione, sentenza n. 24433/2008

    L’Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione anche sulla base di elementi risultanti da verifiche eseguite nei confronti di altri soggetti, quando tali elementi dimostrino l’incompletezza, inesattezza o incertezza dei dati dichiarati.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è generalmente valido se il contribuente conosce già l’atto richiamato oppure se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo una difesa effettiva.
  • Per contestare costi e IVA relativi a fatture ritenute inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare concretamente la realtà delle operazioni e la propria buona fede.
  • Fotografie generiche, non datate e prive di elementi identificativi, nonché testimonianze non supportate da contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili o altra documentazione commerciale, possono essere ritenute insufficienti a provare l’effettività delle prestazioni.
  • La posizione anomala del fornitore, come l’assenza di dipendenti, mezzi, struttura contabile e dichiarazioni fiscali, unita a pagamenti in contanti e a dichiarazioni sul ruolo di cartiera, può costituire un quadro presuntivo idoneo a negare la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi.
  • La semplice proposizione di una querela di falso o la contestazione dell’attendibilità delle dichiarazioni non elimina automaticamente il valore degli atti redatti dai pubblici ufficiali; occorre fornire una prova concreta e specifica dei fatti contrari.
  • In situazioni analoghe, la difesa del contribuente dovrebbe essere costruita su documentazione contemporanea e verificabile: contratti, preventivi, ordini, SAL, fatture dettagliate, documenti di trasporto, pagamenti bancari, registri di accesso, corrispondenza e prove tecniche delle lavorazioni.

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