Sentenza del 05/03/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Asti
Caratteristiche degli elementi che non determinano la presenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo né gli estremi della sentenza. Dalla massima emerge tuttavia il principio secondo cui la presenza di beni strumentali significativi o di collaboratori non dipendenti non determina automaticamente l'autonoma organizzazione e, quindi, non giustifica da sola l'assoggettamento a IRAP. L'esito concreto del giudizio non è espressamente indicato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP. La sola disponibilità di beni strumentali, anche di valore significativo, e/o la collaborazione di terzi non qualificabili come dipendenti non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un'organizzazione autonoma. Occorre verificare se tali elementi producano un valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività personale del professionista; tale incremento non sussiste quando beni e collaboratori, senza l'intervento diretto del professionista che li dirige e utilizza, non siano autonomamente produttivi di un quid pluris rilevante ai fini del tributo.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
La presenza di beni strumentali di valore anche significativo e/o la collaborazione di terzi non qualificabili come dipendenti impiegati, non determinano la presenza di quella autonoma organizzazione presupposto per l'imposta.
L'autonoma organizzazione non può essere desunta automaticamente dal valore dei beni strumentali o dall'impiego di collaboratori. È necessario accertare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma capace di generare un valore aggiunto rispetto all'attività personale del professionista.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente la struttura dell'attività, non la mera presenza di beni strumentali o collaboratori.
- Beni di valore elevato non implicano automaticamente autonoma organizzazione se sono soltanto strumenti utilizzati dal professionista nell'esercizio personale dell'attività.
- La collaborazione di terzi non dipendenti, da sola, non è sufficiente: rileva soprattutto il grado di stabilità, coordinamento, autonomia e apporto produttivo dell'organizzazione.
- L'autonoma organizzazione richiede un quid pluris rispetto al lavoro personale del professionista, ossia una struttura capace di accrescere significativamente la produttività dell'attività.
- In caso di contestazione, l'analisi deve concentrarsi sull'effettivo ruolo dei beni e dei collaboratori e sulla loro capacità di produrre valore senza l'intervento personale e determinante del professionista.
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