Sentenza del 05/03/2019 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Utenza non domestica - Affitto ramo d'azienda - Soggetto passivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sui rifiuti per un'utenza non domestica relativa a un immobile concesso nell'ambito di un affitto di ramo d'azienda. Il principio affermato è che l'obbligazione tributaria grava sull'effettivo utilizzatore dell'immobile e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ossia sul soggetto che svolge concretamente l'attività e produce i rifiuti, non sul proprietario dell'immobile né sul titolare di altro diritto reale o personale che non utilizzi direttamente i locali.
La decisione
L'avviso di accertamento viene ritenuto correttamente riferibile all'effettivo utilizzatore dell'immobile e dell'attività, in quanto la produzione dei rifiuti è collegata all'esercizio concreto dell'attività economica. Il proprietario o altro soggetto non utilizzatore non può essere considerato soggetto passivo per il solo fatto di avere la proprietà o la disponibilità giuridica dell'immobile. Il testo non specifica l'esito processuale formale, ma il principio esposto è favorevole all'individuazione dell'utilizzatore quale obbligato al pagamento.
Norme richiamate
Disciplina della tassa sui rifiuti per utenze non domestiche
Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene e utilizza concretamente i locali o le aree suscettibili di produrre rifiuti. La responsabilità tributaria è quindi collegata all'effettiva utilizzazione dell'immobile e alla fruizione del servizio, non alla mera proprietà.
Massime di principio
- Per le utenze non domestiche, la tassa sui rifiuti deve essere normalmente imputata al soggetto che esercita concretamente l'attività nei locali e produce i rifiuti.
- Il proprietario dell'immobile non è automaticamente soggetto passivo se non utilizza direttamente i locali e non svolge l'attività che genera i rifiuti.
- In caso di affitto o cessione di ramo d'azienda, occorre verificare chi abbia l'effettiva disponibilità operativa dei locali e chi svolga l'attività: tale soggetto è generalmente tenuto agli adempimenti e al pagamento della tassa.
- La mera titolarità di un diritto reale o personale sull'immobile non è sufficiente, da sola, a fondare l'obbligo tributario se manca l'utilizzazione concreta dell'area.
- La verifica deve concentrarsi sull'effettivo utilizzatore, sulla decorrenza dell'occupazione e sulla documentazione contrattuale e amministrativa che dimostra chi esercitava l'attività nel periodo accertato.
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