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Sentenza

Sentenza del 05/03/2019 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Accertamento - Evasione fiscale - Indagini finanziarie - Motivi giustificativi: frequentazione case da gioco - Irrilevanti - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui gli erano stati contestati maggiori redditi d'impresa non dichiarati e le conseguenti imposte IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, interessi e sanzioni. Sosteneva che le consistenti movimentazioni bancarie fossero riconducibili alla frequentazione di case da gioco e non allo svolgimento occulto di un'attività commerciale; affermava inoltre di essere soltanto collaboratore della società della coniuge. Contestava anche la motivazione dell'accertamento, il ricorso al raddoppio dei termini fondato sulla denuncia penale, l'utilizzo dello studio di settore e il computo dei prelievi bancari non giustificati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prive di adeguato riscontro le giustificazioni fondate su vincite e perdite al casinò: la semplice prova dell'ingresso nelle case da gioco non dimostra la destinazione delle somme movimentate. Le movimentazioni bancarie, non giustificate altrimenti, sono state considerate compatibili con redditi derivanti da attività d'impresa, anche indipendentemente dalla piena dimostrazione dell'esercizio dell'attività commerciale. È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché la denuncia era stata trasmessa tempestivamente alla Procura; è stato ritenuto legittimo anche il ricorso congiunto alle indagini finanziarie e allo studio di settore, nonché il computo dei prelievi non giustificati. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.Lgs. 74/2000

    La denuncia penale è stata presentata per l'omessa dichiarazione fiscale; la sua trasmissione tempestiva è stata considerata elemento idoneo a escludere l'uso strumentale della notizia di reato ai fini del raddoppio dei termini.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973

    I prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non indica il beneficiario e le operazioni non risultano dalle scritture contabili.

    I prelievi bancari non giustificati possono essere presunti ricavi o componenti positivi di reddito, salva la prova contraria del contribuente mediante l'indicazione del beneficiario e della destinazione delle somme.

  • Art. 43 DPR 600/1973

    La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento è stata ritenuta applicabile anche al caso esaminato, in presenza dei presupposti collegati alla denuncia per reato tributario.

  • Art. 25 D.Lgs. 446/1997

    Per le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso relative all'IRAP si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, salvo le eccezioni previste dalla norma.

    La disposizione consente l'applicazione all'IRAP delle regole procedurali previste per le imposte sui redditi, compresa la disciplina del raddoppio dei termini richiamata dalla sentenza.

  • Artt. 7, 10 e 12 Legge 212/2000

    Le doglianze relative alla motivazione dell'atto, al legittimo affidamento e alle garanzie del contribuente sono state respinte, poiché l'accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato e fondato su una pluralità di elementi.

  • Artt. 3 e 53 Costituzione

    La presunzione relativa ai prelievi bancari non è stata ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, in quanto il contribuente può superarla fornendo una spiegazione documentata delle operazioni.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 225/2005

    La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la presunzione sui prelievi bancari non giustificati, purché sia consentita al contribuente la prova contraria.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie anomale o di importo rilevante possono fondare un accertamento fiscale quando il contribuente non fornisce spiegazioni specifiche, coerenti e documentate sulla provenienza e destinazione delle somme.
  • Invocare genericamente vincite, perdite o frequentazioni di casinò non è sufficiente: occorre dimostrare, con documentazione attendibile, il collegamento tra le singole movimentazioni e le effettive operazioni di gioco.
  • La qualifica formale di collaboratore o dipendente di un'impresa familiare non esclude un'attività autonoma o occulta se l'entità delle disponibilità e dei movimenti finanziari è incompatibile con i redditi dichiarati.
  • I prelievi bancari non giustificati possono essere considerati ricavi presunti, soprattutto nei confronti di soggetti ritenuti imprenditori; la prova contraria deve indicare concretamente il beneficiario e la finalità del pagamento.
  • L'amministrazione finanziaria può utilizzare congiuntamente indagini finanziarie, accertamento induttivo e studi di settore, specialmente quando il contribuente nega integralmente l'attività e non fornisce dati alternativi attendibili per ricostruire i costi e i ricavi.
  • La denuncia penale tempestivamente trasmessa può legittimare il raddoppio dei termini di accertamento; chi ne contesta l'uso strumentale deve fornire elementi concreti sulla tardività o sull'assenza dei presupposti.
  • Per contestare efficacemente un accertamento non basta negare l'esistenza dell'attività: è necessario ricostruire analiticamente ogni movimento contestato e produrre documenti idonei a dimostrarne la natura non reddituale.

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