Sentenza del 05/03/2019 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Irpef - Redditi da partecipazione non dichiarati - Simulazione contratto società - Opponibilità al Fisco - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali erano state recuperate imposte IRPEF su redditi di partecipazione non dichiarati. Sostenevano di non essere effettivi soci, ma meri dipendenti della società, richiamando una sentenza civile che aveva accertato la simulazione del contratto costitutivo della società. Avevano inoltre eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e la violazione del diritto di difesa per la mancata allegazione dell'accertamento notificato alla società.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo tempestivi gli accertamenti per effetto del raddoppio dei termini collegato alla sussistenza di un obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia era stata presentata oltre il termine ordinario o eventualmente archiviata. Ha escluso la violazione del diritto di difesa, poiché gli avvisi relativi alla società e i relativi allegati erano stati portati a conoscenza dei contribuenti. Nel merito, ha stabilito che la simulazione del contratto societario, pur riconosciuta dal giudice civile, produce effetti soltanto tra le parti e non è opponibile al Fisco. La pretesa tributaria è stata quindi confermata, anche perché risultavano flussi economici idonei a evidenziare una capacità contributiva. Il ricorso dei contribuenti è stato rigettato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina previgente sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Per il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento gli uffici finanziari devono dare solo la prova che sussisteva un obbligo di denuncia penale.
Per gli anni d'imposta anteriori alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono astrattamente configurabili come reato e sussiste quindi un obbligo di denuncia penale. Non è decisivo che la denuncia sia stata presentata oltre il termine ordinario o che il procedimento penale sia stato successivamente archiviato.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La sentenza richiama le modifiche legislative del 2015, precisando che, trattandosi di annualità 2008 e 2009, deve applicarsi la disciplina precedente, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Principio di inopponibilità al Fisco della simulazione contrattuale
Il pactum fiduciae è produttivo di effetti solo tra le parti.
Un accordo simulato o fiduciario che modifica internamente i rapporti tra i contraenti non può essere utilizzato contro l'Amministrazione finanziaria per escludere o ridurre l'imposizione, quando verso l'esterno il contribuente risulta formalmente socio e sono presenti elementi economici compatibili con la partecipazione.
Principio della capacità contributiva
Non può essere il contribuente a decidere dell'an e del quantum del suo assoggettamento ad imposta.
Il contribuente non può determinare unilateralmente l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione tributaria mediante accordi privati o qualificazioni negoziali non opponibili all'Erario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza
Cass. nn. 5991/2006, 17221/2006, 1549/2007, 12249/2010, 1568/2014, 5507/2016, 10535/2018, 21953/2018 e 31452/2018; Cass. ord. n. 7500/2018.
La giurisprudenza citata sostiene sia l'applicazione del raddoppio dei termini in presenza di una astratta configurabilità del reato, sia l'inefficacia verso il Fisco degli accordi simulati o fiduciari diretti a negare la posizione formalmente risultante.
Massime di principio
- Una sentenza civile che accerti la simulazione di un contratto non vincola automaticamente il Fisco: gli effetti della simulazione possono restare limitati ai contraenti, soprattutto quando incidono sull'esistenza o sull'entità dell'obbligazione tributaria.
- Chi risulta formalmente socio di una società di persone può essere assoggettato a imposizione sui redditi di partecipazione non dichiarati, salvo fornire una prova opponibile all'Amministrazione e coerente con la reale struttura dei rapporti.
- Per le annualità soggette alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche senza una condanna penale o senza una denuncia tempestiva, purché i fatti siano astrattamente idonei a integrare un reato tributario.
- La conoscenza dell'accertamento societario e dei suoi allegati da parte dei soci può escludere la violazione del diritto di difesa, anche se tali documenti non sono materialmente riprodotti nell'avviso personale.
- La presenza di flussi economici effettivi tra la società e il contribuente può sostenere la sussistenza della capacità contributiva, anche quando il contribuente contesta la qualificazione formale del rapporto.
- Gli accordi privati non possono essere utilizzati per scegliere discrezionalmente se e quanto reddito debba essere tassato: la qualificazione fiscale deve essere valutata sulla base della disciplina tributaria e dei fatti economicamente rilevanti.
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