Sentenza del 05/03/2019 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Aree edificabili - PRG illegittimo - Riadozione - Valenza retroattiva - Illegittimità ai fini tributari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011. Sosteneva che il PRG del 2008, inizialmente annullato dai giudici amministrativi, fosse stato validamente riadottato con Delibera consiliare n. 10 del 10 aprile 2014, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Umbria n. 5/2014, con efficacia retroattiva. Il Comune deduceva inoltre l'esistenza dell'obbligo dichiarativo, la tempestività dell'accertamento per il 2010, la correttezza dei valori attribuiti alle aree edificabili e l'assenza di vizi nella motivazione degli avvisi. I contribuenti chiedevano il rigetto dell'appello, sostenendo che il PRG annullato non potesse produrre effetti nel periodo 2010-2011, che non sussistesse alcun obbligo dichiarativo e che le aree, inserite in un ambito di perequazione urbanistica privo delle necessarie condizioni attuative, non fossero concretamente edificabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il PRG del 2008 fosse stato annullato con efficacia immediata dalle sentenze amministrative e che la successiva delibera del 2014 non potesse attribuirgli efficacia retroattiva ai fini tributari. Nel biennio 2010-2011 le aree non potevano quindi essere considerate fabbricabili, anche perché l'utilizzazione edificatoria doveva essere legale ed effettiva al momento dell'imposizione. Sono state escluse sia l'omissione della dichiarazione ICI, poiché il Comune conosceva la situazione giuridica delle aree e non vi erano variazioni rilevanti, sia l'applicazione delle sanzioni, in ragione dell'obiettiva incertezza normativa e dell'affidamento dei contribuenti. È stato inoltre confermato il difetto di motivazione degli avvisi, fondati su parametri astratti e non adeguatamente rapportati alle concrete condizioni di mercato e alle numerose condizioni necessarie per l'attuazione della perequazione urbanistica. La questione dell'asserito obbligo di astensione del giudice non ha inciso sull'esito della controversia. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 22, Legge Regionale Umbria n. 5 del 4 aprile 2014
I Comuni che avevano avviato l'iter di formazione del PRG prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2005 potevano esprimere retroattivamente la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico.
La CTR ha escluso che questa disposizione potesse sanare retroattivamente, ai fini tributari, gli effetti di un PRG già annullato con sentenze passate in giudicato.
Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio.
Il valore deve essere determinato considerando le concrete caratteristiche dell'area e le effettive condizioni del mercato, non mediante il solo richiamo a parametri astratti.
Art. 52, D.Lgs. n. 446/1997
Consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate tributarie, ma l'esercizio di tale potestà non esonera il Comune dall'obbligo di motivare concretamente gli accertamenti e di determinare correttamente il valore imponibile.
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
Disciplina i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali. La questione non è stata decisiva perché la CTR ha escluso in radice l'obbligo dichiarativo e la debenza dell'imposta.
Art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
L'incertezza derivante dall'annullamento del PRG e dal contrasto sull'efficacia della successiva riadozione esclude l'applicazione delle sanzioni.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Conferma il principio di non sanzionabilità delle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza normativa.
Art. 8, D.Lgs. n. 546/1992
Rileva quale ulteriore fondamento del potere del giudice tributario di escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni applicabili.
Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dai contribuenti per sostenere la formazione di un giudicato interno sulla parte della sentenza relativa all'illegittimità delle sanzioni, ma la CTR ha fondato l'esclusione delle sanzioni soprattutto sull'obiettiva incertezza normativa.
Principio costituzionale di capacità contributiva
La tassazione come area fabbricabile richiede una concreta e legale possibilità edificatoria; diversamente, l'imposta assumerebbe impropriamente natura di imposta patrimoniale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione sulle aree edificabili, la possibilità edificatoria deve essere legalmente valida ed effettiva nel periodo d'imposta; un piano urbanistico annullato con sentenza definitiva non può normalmente produrre effetti tributari nel periodo della sua caducazione.
- Una successiva riadozione o sanatoria urbanistica non determina automaticamente effetti retroattivi in materia tributaria, soprattutto quando ciò incida negativamente sull'affidamento del contribuente e sul principio di capacità contributiva.
- Quando l'ente impositore conosce già la situazione urbanistica dell'immobile e non sono intervenute modifiche rilevanti, l'omessa dichiarazione non può essere contestata automaticamente come violazione idonea a fondare l'accertamento.
- Le sanzioni tributarie devono essere escluse quando esiste un'incertezza obiettiva e documentata sulla qualificazione urbanistica dell'area o sull'applicabilità della disciplina fiscale.
- La qualificazione formale di un terreno come edificabile non è sempre sufficiente: se l'edificazione è subordinata a numerose condizioni non realizzate, occorre valutare la concreta edificabilità e il reale valore venale dell'area.
- Gli avvisi di accertamento relativi al valore delle aree edificabili devono indicare i criteri e i dati concretamente utilizzati, tenendo conto delle caratteristiche dell'area, dei vincoli attuativi e delle effettive condizioni del mercato.
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