Sentenza del 05/03/2019 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Irpef - Detrazioni - Ristrutturazioni edilizie - Pertinenze - Cambio destinazione uso - Effettuato - Spettano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento di due componenti fiscali: la deduzione di contributi Enasarco per euro 2.684,00, ritenuta non provata per l'assenza delle certificazioni delle società mandanti, e le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, ritenute non spettanti perché riferite anche a immobili catastalmente classificati E/9 e non qualificabili come pertinenze residenziali. Il contribuente sosteneva invece di aver documentato sia i versamenti Enasarco sia la realizzazione, mediante cambio di destinazione d'uso, di un parcheggio coperto, una rimessa attrezzi e un pergolato pertinenziali all'abitazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto sufficiente, in un primo momento, la dichiarazione del contribuente quale elemento indiziario e univoco sui contributi Enasarco e, successivamente, decisiva la produzione delle certificazioni rilasciate dalle società mandanti. Quanto alle detrazioni edilizie, ha riconosciuto che i lavori riguardavano pertinenze dell'abitazione, valorizzando i permessi autorizzativi, la documentazione catastale e il cambio di destinazione d'uso del precedente lavatoio classificato E/9 in parcheggio coperto, rimessa attrezzi e pergolato. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00.
Norme richiamate
Legge n. 449/1997, agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
La legge agevolativa fa riferimento non solo ad ogni tipologia d'immobile ma anche a posti auto ed autorimesse pertinenziali.
La detrazione può spettare anche per lavori realizzati su autorimesse, posti auto e altri manufatti pertinenziali all'abitazione. La classificazione catastale originaria dell'immobile non è stata considerata decisiva quando il contribuente dimostri il cambio di destinazione d'uso, la concreta funzione pertinenziale e la regolarità dell'accatastamento finale.
Principio della soccombenza processuale
Le spese del grado seguono il principio della soccombenza.
La parte integralmente soccombente, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, è condannata a rimborsare le spese del giudizio.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione per ristrutturazioni su un manufatto separato dall'abitazione occorre dimostrare il rapporto di pertinenza, la destinazione concreta al servizio dell'immobile residenziale e la regolarità urbanistica e catastale dell'intervento.
- La categoria catastale originaria non esclude automaticamente l'agevolazione: possono assumere rilievo il cambio di destinazione d'uso autorizzato, la fusione o il nuovo accatastamento e la realizzazione di un'autorimessa, parcheggio o altro bene pertinenziale.
- La documentazione deve essere complessivamente coerente: permessi edilizi, fatture, certificazioni catastali, atti di variazione e ogni prova del collegamento funzionale con l'abitazione possono prevalere su una lettura isolata delle sole fatture.
- Per dedurre contributi previdenziali versati da soggetti terzi, è opportuno conservare le certificazioni degli enti o delle società mandanti; una dichiarazione del contribuente può avere iniziale valore indiziario, ma la prova documentale esterna rafforza decisivamente la pretesa fiscale.
- La precedente decisione relativa a un'annualità diversa non impedisce necessariamente l'esame del merito per l'anno successivo, soprattutto se la pronuncia precedente non aveva deciso nel merito o se sono presenti elementi documentali ulteriori.
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