Cassazione Civile, Ordinanza n. 23866/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Tra due privati era stata stipulata una scrittura privata con cui una parte aveva ricevuto una somma di denaro, con pattuizione di interessi annui del 10% e consegna di cambiali a garanzia. Dopo pagamenti parziali e mancato ulteriore adempimento, i creditori ottennero decreto ingiuntivo. L'opponente contestò il decreto, sostenendo che il tasso convenuto fosse usurario. Il tribunale accolse l'opposizione, ritenendo usuraria la clausola sugli interessi e revocando il decreto; la corte d'appello riformò invece la decisione, qualificando l'operazione come rientrante nella categoria residuale degli altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine e ritenendo il tasso del 10% inferiore alla soglia; escluse inoltre l'usura soggettiva. Con il ricorso per cassazione il debitore censurò la qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di mutuo e che la corte territoriale avesse erroneamente applicato categorie e tassi riferiti a banche e intermediari non bancari, nonché violato gli artt. 1813 e 1815 c.c.; dedusse anche la mancata considerazione della sproporzione degli interessi e delle sue difficoltà economiche, ai fini dell'usura soggettiva.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi nei limiti in cui censuravano la qualificazione del rapporto e la conseguente individuazione del tasso soglia. Ha ritenuto non corretta l'operazione ermeneutica della corte d'appello, che aveva ricondotto il finanziamento alla categoria residuale degli altri finanziamenti facendo leva sulle Istruzioni di Banca d'Italia e sulle categorie ministeriali riservate ai rapporti con banche/intermediari, senza procedere invece alla qualificazione civilistica del contratto alla luce dei parametri dell'art. 2, comma 2, l. 108/1996. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e rinviato alla medesima corte d'appello per una nuova qualificazione del rapporto e la conseguente corretta individuazione della soglia usuraria. È rimasta ferma, invece, la motivata esclusione dell'usura soggettiva. Il giudizio è dunque proseguito in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e falsa applicazione delle norme sulla qualificazione del contratto e sull'usura.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il rapporto dovesse essere qualificato come mutuo, in quanto consegna di denaro con obbligo di restituzione.
Richiamato per affermare che, in presenza di interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Costituisce la disciplina primaria per la classificazione delle operazioni, il rilevamento del TEGM e l'individuazione delle soglie usurarie; il giudice deve muovere da tale parametro e dai criteri di omogeneità ivi indicati.
È la norma centrale nella definizione della fattispecie usuraria; la Cassazione ribadisce la sua centralità sistematica e il vincolo per il giudice civile nell'accertamento dell'usura oggettiva e soggettiva.
È richiamato per le conseguenze civili dell'usura, mediante la novella dell'art. 1815, comma 2, c.c., con nullità della clausola sugli interessi usurari.
art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996
Indica il superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; la sua applicazione dipende dalla corretta individuazione della categoria omogenea di operazione.
art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996
Impone di classificare annualmente le operazioni in categorie omogenee tenendo conto di natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie; tali criteri devono guidare la qualificazione civilistica del rapporto.
Massime di principio
- Nella verifica dell'usurarietà di un finanziamento, il giudice non può arrestarsi alla classificazione amministrativa utilizzata per il rilevamento statistico dei tassi, ma deve prima qualificare civilisticamente il rapporto e collocarlo nella categoria ministeriale che presenti i maggiori elementi di omogeneità con l'operazione concreta.
- Le Istruzioni della Banca d'Italia e i decreti ministeriali in materia di TEGM hanno funzione di rilevazione e parametrizzazione statistica, ma non possono sovrapporsi o alterare la portata dell'art. 644 c.p.; in caso di conflitto, prevale la disciplina primaria.
- Quando l'operazione non si lascia ricondurre in modo immediato a una categoria, il giudice deve valorizzare i criteri dell'art. 2, comma 2, l. 108/1996, e cioè natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, per individuare la categoria più prossima.
- L'usura oggettiva si accerta confrontando il tasso convenuto con la soglia di legge della categoria correttamente individuata; l'usura soggettiva rileva solo se la soglia oggettiva non è superata e richiede specifica allegazione e prova della difficoltà economica e della sproporzione del tasso.
- La presenza di garanzie personali, la previsione di interessi periodici e il rimborso del capitale in unica soluzione sono elementi rilevanti nella qualificazione del rapporto, da apprezzare secondo criteri civilistici e non sulla base della sola etichetta amministrativa dell'operazione.
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