Cassazione Civile, Ordinanza n. 02781/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al 2005, emesso nei confronti di una società immobiliare che aveva ricevuto da altra società un finanziamento per l'acquisto di un immobile, con contestuale contratto di locazione poi divenuto oggetto di morosità e successivo fallimento della locatrice. Il curatore fallimentare aveva promosso azione revocatoria sia contro il contratto di locazione sia contro il finanziamento; le parti definivano poi la lite con transazione, in base alla quale la società contribuente si obbligava a versare al fallimento una somma e otteneva la risoluzione consensuale del contratto di locazione e la rinuncia ai canoni pregressi. La contribuente emetteva una nota di credito per i canoni pregressi e deduceva la differenza tra quanto da restituire e quanto corrisposto a titolo di transazione. L'Agenzia contestava: 1) la deduzione IVA relativa alla nota di credito, sostenendo che fosse stata emessa oltre un anno dopo la transazione e comunque oltre il termine previsto dall'art. 26 d.P.R. 633/1972; 2) la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi della somma di euro 247.036,34, ritenuta dalla contribuente un costo inerente, mentre per l'Ufficio si trattava di una penale conseguente alla transazione e quindi non deducibile nei termini affermati dalla CTR. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso erariale per difetto di valida sottoscrizione digitale e per asserite irregolarità della notifica via PEC.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare della contribuente sulla validità del ricorso per cassazione dell'Agenzia, ritenendo sanabile il difetto di firma digitale per raggiungimento dello scopo e generica la censura sulla notificazione. Nel merito, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia limitatamente alla questione IVA: ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente trascurato il rigoroso limite temporale dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, che in caso di sopravvenuto accordo transattivo impedisce la variazione oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, e ha osservato che occorreva accertare puntualmente se, per tutti o parte dei canoni, il termine annuale fosse rispettato e se ricorressero gli ulteriori presupposti della variazione in diminuzione. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi: la somma pattuita non era una penale ex art. 1382 c.c., bensì una componente del contenuto transattivo, quale controprestazione per l'abbandono delle azioni revocatorie, sicché il costo era inerente all'attività d'impresa e documentato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, limitatamente al profilo accolto.
Norme richiamate
Richiamato nell'eccezione preliminare sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Invocato dalla controricorrente per negare la sanatoria del vizio notificatorio; la Corte non lo applica in senso ostativo.
art. 26, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ..., viene meno in tutto o in parte ... il cedente ... ha diritto di portare in detrazione ... l'imposta corrispondente alla variazione ... Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti
La norma consente la variazione in diminuzione dell'IVA solo entro il limite temporale di un anno dall'operazione imponibile quando la variazione discende da un accordo transattivo; il termine va applicato con rigore per evitare indebite elusioni.
È il parametro richiamato per la detrazione dell'IVA conseguente alla nota di credito.
La nota di variazione deve essere registrata nel registro degli acquisti secondo le regole ivi previste.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel comma 3 dell'art. 26 per le ipotesi di rettifica di inesattezze della fatturazione.
Le perdite e gli oneri sopravvenuti sono deducibili se riferiti a ricavi/proventi già concorsi a formare il reddito; la Corte valorizza la natura di perdita transattiva documentata e certa.
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se inerenti all'attività e ai beni da cui derivano ricavi o proventi; l'inerenza va valutata in senso qualitativo, non meramente quantitativo.
La Corte esclude che la somma pattuita in transazione abbia natura di penale contrattuale: non è una clausola accessoria di rafforzamento dell'adempimento, ma parte dell'accordo transattivo.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla necessità di prova dei presupposti fattuali della variazione IVA e della deducibilità del costo.
Massime di principio
- In caso di variazione in diminuzione dell'IVA per effetto di un accordo transattivo che incide su operazioni già fatturate, l'art. 26 d.P.R. 633/1972 impone un limite temporale rigoroso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile; il giudice deve verificare con precisione la data dell'accordo e l'eventuale riferibilità dei singoli componenti di corrispettivo o canone a operazioni rientranti nel termine.
- La deducibilità di una somma corrisposta in transazione non dipende dalla qualificazione meramente formale attribuitale dalle parti, ma dalla sua effettiva natura giuridica e funzione economica; se la somma costituisce controprestazione per la definizione di una lite e l'abbandono di azioni revocatorie o risarcitorie, può integrare un costo o una perdita deducibile se inerente e documentata.
- Ai fini delle imposte sui redditi, l'inerenza va valutata in termini qualitativi, verificando il collegamento del costo all'attività d'impresa; non è sufficiente un giudizio di mera congruità economica, salvo che l'Amministrazione dimostri una macroscopica antieconomicità sintomatica dell'estraneità all'attività imprenditoriale.
- La penale contrattuale ex art. 1382 c.c. è deducibile nei limiti in cui sia effettivamente tale, ossia una clausola accessoria che predetermina il danno per inadempimento di una prestazione; non è invece automaticamente estensibile alle somme pattuite in un accordo transattivo come corrispettivo della definizione della lite.
- Il contribuente che intenda beneficiare della variazione IVA o della deduzione del costo deve provare i presupposti fattuali e documentali dell'operazione, della transazione e delle registrazioni prescritte dalla disciplina IVA e fiscale.
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