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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01539/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico Irpef per l'anno d'imposta 2007, fondato sul redditometro e su incrementi patrimoniali relativi a due autoveicoli, due terreni e la disponibilità di un appartamento di 140 mq. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso in primo e secondo grado, perché la CTR aveva ritenuto idonee le giustificazioni offerte: convivenza con il padre pensionato e disponibilità di una somma in contanti versata su un libretto di risparmio presso una banca. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la documentazione sul libretto era stata prodotta tardivamente e quindi inutilizzabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe ignorato il verbale di contraddittorio che attestava l'avvenuto rinvio della comparizione, rendendo insussistente la causa di giustificazione valorizzata dal giudice di merito; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole sulla prova, deducendo che la CTR aveva attribuito rilievo alla sola disponibilità delle somme sul libretto e alla convivenza con il padre senza prova della provenienza non imponibile delle somme e senza adeguata dimostrazione dell'apporto del genitore agli incrementi patrimoniali.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che nel caso concreto il questionario/invito dell'Ufficio fosse generico e quindi non idoneo a determinare la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973, mentre ha accolto il terzo motivo. In particolare, ha affermato che nel redditometro la presunzione legale relativa si supera solo con prova documentale della provenienza non reddituale delle somme e della loro disponibilità, non essendo sufficiente la mera esistenza di un libretto o il generico richiamo alla convivenza con un ascendente. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La preclusione all'utilizzo in giudizio della documentazione non esibita in sede amministrativa opera solo se l'invito dell'Ufficio è specifico e puntuale e contiene l'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; la prova dei presupposti della preclusione incombe sull'Amministrazione. Nel caso concreto, il questionario era ritenuto troppo generico per attivare la sanzione processuale.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel metodo sintetico l'Amministrazione può presumere il reddito sulla base di incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale della provenienza non imponibile delle somme e della durata del loro possesso.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato quale fonte degli indici e coefficienti del redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Richiamato quale fonte degli ulteriori indici di capacità contributiva del redditometro.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato in relazione alla natura presuntiva dell'accertamento sintetico e alla distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria grava sul contribuente, che deve documentare la provenienza non reddituale o non imponibile delle somme poste a giustificazione del tenore di vita e degli incrementi patrimoniali.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo dell'Ufficio per denunciare la violazione dei criteri di decisione del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo dell'Ufficio per censurare la valutazione di fatti e prove compiuta dalla CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei motivi primo e terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare un vizio processuale nel terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che possa neutralizzare la preclusione derivante dall'art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per escludere che in appello possano essere introdotte liberamente nuove eccezioni o difese idonee a superare la preclusione già operante.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per interpretare in modo restrittivo la sanzione di inutilizzabilità, al fine di non comprimere il diritto di difesa del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Evocato per ribadire che la disciplina del redditometro e delle preclusioni probatorie va letta in funzione della capacità contributiva e senza imporre pagamenti non dovuti.

Massime di principio

  • Nel redditometro l'accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli specifici beni-indice, il giudice non può disattendere la presunzione per mera valutazione equitativa, ma deve verificare se il contribuente abbia offerto prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione astratta di avere avuto ulteriori disponibilità economiche: occorre documentare elementi oggettivi sulla loro effettiva esistenza, entità, durata del possesso e riferibilità alla copertura delle spese o degli incrementi patrimoniali contestati.
  • La mera disponibilità di somme su un libretto bancario o postale, senza prova della provenienza da redditi esenti o già tassati, non è di per sé idonea a vincere l'accertamento sintetico.
  • Ai fini della prova contraria nel reddometro, il rilievo del nucleo familiare opera solo con riferimento ai soggetti che compongono effettivamente il nucleo ristretto (coniugi conviventi e figli); la semplice convivenza con un parente diverso non basta a dimostrare il concorso di quest'ultimo alla produzione o disponibilità del reddito.
  • La preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa richiede un invito specifico, puntuale e assistito da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; un quesito generico non è sufficiente a far scattare l'inutilizzabilità.
  • L'omessa esibizione di documenti richiesti in sede amministrativa determina una preclusione che opera anche nel processo tributario, ma va interpretata restrittivamente perché eccezionale e coordinata con il diritto di difesa e con il principio di capacità contributiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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