Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il rapporto derivasse da una delegazione amministrativa intersoggettiva e non da un accordo tra pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
Un consorzio industriale ha agito per ottenere il pagamento dell'ultima rata di un finanziamento, pari a euro 505.819,22, relativo alla realizzazione di un raccordo ferroviario a servizio dell'agglomerato di Pozzilli. Il rapporto tra le parti derivava da una convenzione del 1987 e da un atto di trasferimento del 1989 con cui l'ente pubblico preposto all'intervento straordinario nel Mezzogiorno trasferì al consorzio l'opera, le attività necessarie e il correlato onere finanziario forfettario. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la controversia nascesse nell'esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno implicito sulla giurisdizione, che sarebbe derivato da una precedente sentenza tra il medesimo consorzio e altro ente successore dell'originaria amministrazione; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che il rapporto non fosse un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990, bensì una delegazione amministrativa intersoggettiva ex l. 64/1986, con conseguente giurisdizione ordinaria sulle pretese patrimoniali connesse al saldo del finanziamento; in subordine, ha invocato la giurisdizione ordinaria anche quale controversia su corrispettivi di una concessione di opera pubblica; 3) violazione dell'art. 59 l. 69/2009 per il termine di riassunzione fissato dalla corte territoriale.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato esterno sulla questione di giurisdizione
richiamato dal ricorrente in tema di rilievo della giurisdizione
invocato dal ricorrente nel contesto del riparto di giurisdizione
art. 4, comma 3, lett. c), l. n. 64/1986
indicato come base della delegazione amministrativa intersoggettiva conferita all'ente consortile
art. 5, comma 3, lett. a), l. n. 64/1986
richiamato quale norma attributiva della competenza e del trasferimento dell'opera e delle relative attività
la Corte esclude che la fattispecie integri un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi di tale norma
art. 11, comma 5, l. n. 241/1990
richiamato come norma che devolve al giudice amministrativo le controversie sugli accordi tra pubbliche amministrazioni
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
richiamato come disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per gli accordi tra pubbliche amministrazioni
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010
invocato in via subordinata dal ricorrente per sostenere la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi
richiamato nel terzo motivo contro il termine assegnato per la riassunzione
l. n. 64/1986
considerata dalla Corte come fonte del trasferimento pubblicistico dell'opera e della delegazione amministrativa intersoggettiva
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso
art. 5 l. n. 64/1986
base normativa dell'atto di trasferimento e della delega dell'opera al consorzio
Massime di principio
- La controversia sul pagamento del saldo di somme riconosciute in un atto di trasferimento di opera pubblica ricade nella giurisdizione ordinaria quando il rapporto sia qualificabile come delegazione amministrativa intersoggettiva e non come accordo tra pubbliche amministrazioni.
- Nella delegazione amministrativa intersoggettiva l'ente delegato agisce in forza della delega ricevuta per svolgere attività altrimenti di competenza del delegante; non si tratta di un accordo procedimentale finalizzato alla formazione di un provvedimento né di un'intesa tra amministrazioni per attività di interesse comune.
- Se la pretesa ha ad oggetto obblighi patrimoniali derivanti da un rapporto di delegazione amministrativa e si risolve in una posizione di diritto soggettivo di credito, non opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per gli accordi tra pubbliche amministrazioni.
- Quando il motivo fondato risolve il tema della giurisdizione, gli ulteriori motivi relativi a giudicato esterno o a termini processuali di riassunzione restano assorbiti.
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