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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28794/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva instaurato in origine un giudizio davanti al giudice del lavoro chiedendo, in sostanza, di far accertare che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per invalidità originaria del contratto a progetto e per difformità dell'attività concretamente svolta rispetto al progetto indicato. Dopo il fallimento della società, il lavoratore ha proposto domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. per differenze retributive e TFR, ma il giudice delegato l'ha respinta. In sede di opposizione allo stato passivo il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che mancasse già l'allegazione di fatti specifici riconducibili agli indici della subordinazione ex art. 2094 c.c., ha reputato generici e irrilevanti i capitoli di prova orale e ha considerato inutilizzabili o comunque irrilevanti le testimonianze raccolte in un diverso giudizio prima del fallimento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 69 d.lgs. 276/2003, 112, 115 e 132 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva completamente trascurato il vero oggetto della domanda, cioè la conversione legale del contratto a progetto in lavoro subordinato, trattando invece la causa come una mera pretesa di accertamento della subordinazione di fatto; ha inoltre contestato la mancata valutazione delle prove documentali e orali già acquisite. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 69 d.lgs. 276/2003 e 112 c.p.c. per aver il tribunale escluso con motivazione solo apparente i numerosi capitoli di prova testimoniale articolati per dimostrare la concreta dinamica del rapporto, le mansioni svolte e l'inserimento organico nell'azienda. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia sulle proprie eccezioni difensive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del lavoratore, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il tribunale aveva erroneamente omesso di confrontarsi con la domanda effettivamente proposta, volta a far valere l'automatica conversione del contratto a progetto in rapporto subordinato per mancanza o invalidità del progetto, e aveva quindi applicato un criterio di valutazione non pertinente, insistendo sulla prova della subordinazione in fatto. Ha inoltre osservato che le prove testimoniali raccolte in altro giudizio erano utilizzabili e che il giudice di merito aveva reso sulla prova orale una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare genericità e irrilevanza dei capitoli senza spiegazioni concrete. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inammissibile, perché le eccezioni processuali erano state implicitamente respinte e quelle di merito risultavano assorbite dal rigetto della domanda per la ragione più liquida. Il decreto impugnato è stato dunque cassato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    individua il rito e il contenuto della domanda introduttiva del giudizio di lavoro originario.

  • art. 93 l. fall.

    regola la domanda di ammissione al passivo del creditore del fallimento.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    la mancanza del progetto o del programma di lavoro determina, nella disciplina applicabile ratione temporis, la conversione del rapporto a progetto in rapporto di lavoro subordinato; la domanda va esaminata in questa prospettiva e non come mera allegazione di subordinazione di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione sulla domanda effettivamente proposta integra vizio della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibile l'iter logico della decisione; una motivazione solo apparente è nulla.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla mancata considerazione delle prove ritualmente prodotte e della loro valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    riferimento al vizio di violazione di legge denunciato nel secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    riferimento al vizio processuale dedotto nel ricorso incidentale per omessa pronuncia.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro degli indici tipici della subordinazione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla domanda di conversione del contratto a progetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la domanda è fondata sulla nullità o invalidità originaria di un contratto a progetto e sulla conseguente conversione legale del rapporto, il giudice deve scrutinare anzitutto la sussistenza del presupposto normativo di conversione e non limitarsi a verificare se sia stata provata una subordinazione di fatto.
  • L'omessa considerazione del contenuto effettivo della domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice decide su una questione diversa da quella introdotta dalla parte o trascura del tutto una richiesta espressamente formulata.
  • Le prove ritualmente acquisite in un diverso giudizio possono essere utilizzate nel processo successivo tra le stesse o altre parti, e il giudice non può escluderle in via apodittica solo per la loro provenienza.
  • La motivazione è solo apparente, e la decisione è nulla, quando il giudice si limiti a formule stereotipate sulla genericità o irrilevanza delle prove senza spiegare concretamente perché i singoli capitoli non siano idonei a sorreggere la domanda.
  • L'omessa pronuncia su eccezioni processuali può restare assorbita se il giudice definisce la controversia con una decisione di merito incompatibile con quelle eccezioni; le eccezioni di merito assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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