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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22348/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali ha impugnato davanti al giudice amministrativo la determina con cui l'ente locale le aveva irrogato una sanzione pecuniaria per il ritardato riversamento delle somme riscosse a titolo di tributi comunali, in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1999 e delle clausole della convenzione di concessione. Il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la controversia attratta nella giurisdizione tributaria; riassunto il giudizio davanti al giudice tributario, quest'ultimo ha invece sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo che la lite, riguardando sanzioni amministrative legate all'adempimento di obblighi derivanti dal rapporto concessorio e non una questione di natura tributaria, appartenesse alla giurisdizione amministrativa. La società si è rimessa alle valutazioni della Corte, mentre l'ente locale non si è costituito in questa fase.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha richiamato il criterio del petitum sostanziale per individuare la giurisdizione e ha valorizzato la natura della posizione dedotta: l'impugnazione riguarda una sanzione amministrativa irrogata al concessionario per violazione degli obblighi di riversamento assunti nel rapporto concessorio, rapporto che non ha natura tributaria. È stato quindi confermato che tali controversie esulano dalla giurisdizione del giudice tributario. Non risulta dal testo il dispositivo finale completo, ma il senso decisorio è l'accoglimento del ricorso per regolamento di giurisdizione con declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Il regolamento di giurisdizione è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 22 d.lgs. n. 112 del 1999

    Prevede l'obbligo del concessionario di riversare alle scadenze prescritte le somme riscosse per gli enti creditori.

  • art. 47 d.lgs. n. 112 del 1999

    Disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardato o omesso riversamento delle somme riscosse.

  • art. 54 d.lgs. n. 112 del 1999

    Attribuisce all'ufficio delle entrate l'irrogazione delle sanzioni e prevede un rimedio in opposizione amministrativa; la Corte ne ricava che la controversia resta collegata al rapporto concessorio e non alla giurisdizione tributaria.

  • artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non ricomprendono la controversia sulle sanzioni irrogate al concessionario per violazioni del rapporto concessorio, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

  • art. 46 d.lgs. n. 112 del 1999

    Il richiamo alla legge n. 689 del 1981 riguarda i principi generali della materia sanzionatoria e non sposta la competenza/giurisdizione al giudice ordinario.

  • art. 23 l. n. 689 del 1981

    È evocato solo per escludere che il rinvio del d.lgs. n. 112 del 1999 alle regole della l. n. 689 comporti l'attrazione alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998

    Richiamato per la giurisdizione amministrativa sulle concessioni di pubblici servizi, nel testo ricostruito alla luce della declaratoria di incostituzionalità parziale della Corte costituzionale n. 204 del 2004.

  • art. 5 l. n. 1034 del 1971

    Costituisce il precedente criterio di riparto che riservava al giudice amministrativo le controversie relative alle concessioni di pubblici servizi, salvo quelle su indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della parte che devolveva al giudice tributario tutte le controversie sulle sanzioni irrogate da uffici finanziari anche per violazioni non tributarie.

Massime di principio

  • La giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, cioè alla reale natura della controversia desunta dalla causa petendi e dal rapporto giuridico sostanziale dedotto, non dalla mera qualificazione formale data dalla parte.
  • Le controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate al concessionario del servizio di riscossione per violazione degli obblighi di riversamento delle somme riscosse, quando la violazione attiene al rapporto concessorio e non a un rapporto tributario in senso proprio, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Il rinvio del d.lgs. n. 112 del 1999 alla legge n. 689 del 1981 opera solo per i principi generali in tema di illeciti amministrativi e non determina, di per sé, il radicamento della giurisdizione ordinaria.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'estensione automatica della giurisdizione tributaria a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, le liti su sanzioni collegate a violazioni non tributarie devono essere ricondotte alla giurisdizione coerente con la natura del rapporto sostanziale sottostante.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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