Cassazione Civile, Ordinanza n. 22905/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un appalto di servizi di pulizia e dal subentro di una nuova impresa. Il lavoratore, già dipendente dell'impresa uscente e inquadrato al VI livello del CCNL di settore, era stato licenziato per effetto del cambio di appalto. La nuova impresa gli aveva formulato una proposta di assunzione al IV livello, facendo leva sull'art. 4, lett. b), del CCNL pulizie e multiservizi, sostenendo che vi fossero modificazioni sostanziali delle modalità e prestazioni dell'appalto. Il lavoratore aveva rifiutato la proposta, rivendicando invece l'applicazione della lett. a) dello stesso art. 4, che, a suo dire, imponeva l'assunzione alle medesime condizioni, quindi con il precedente inquadramento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarando l'obbligo di assunzione al VI livello e condannando la società al risarcimento pari alla retribuzione mensile del livello rivendicato. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 4 CCNL, sostenendo che la norma tutela solo il mantenimento dei livelli occupazionali e non la conservazione dell'inquadramento, e che la Corte territoriale aveva impropriamente assimilato la disciplina collettiva all'art. 2112 c.c.; (2) violazione degli artt. 4 CCNL, 1218, 1223 e 1375 c.c., censurando la quantificazione del danno sull'intera retribuzione del VI livello invece che sulla sola differenza tra quanto dovuto e quanto offerto con l'assunzione al IV livello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 4 del CCNL pulizie e multiservizi fornita dalla Corte d'appello, affermando che, nel caso di cessazione di appalto senza variazioni sostanziali, l'impresa subentrante deve assumere i lavoratori alle medesime condizioni, quindi con le stesse mansioni e qualifica già possedute presso l'impresa uscente. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul danno, affermando che il rifiuto del lavoratore di un'assunzione dequalificante era legittimo e non contrario a buona fede; conseguentemente, il risarcimento va commisurato all'intera retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di corretta assunzione, per tutto il periodo dell'inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 31.5.2011
La clausola di cessazione d'appalto, nel caso di subentro senza variazioni sostanziali, impone l'assunzione dei lavoratori alle medesime condizioni contrattuali, con mantenimento di mansioni e qualifica; la lett. b) opera invece nei casi di modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è equiparata alla violazione di norme di diritto e si denuncia come motivo di legittimità.
Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale.
La disciplina collettiva in esame non è assimilabile alla successione automatica dei rapporti di lavoro prevista per il trasferimento d'azienda.
L'obbligo di assunzione derivante dalla clausola collettiva è tutelabile in forma specifica, purché gli elementi essenziali del contratto siano determinati o determinabili.
Il rifiuto del datore di adempiere all'obbligo di assunzione integra responsabilità contrattuale.
Il risarcimento comprende danno emergente e lucro cessante e, nel caso di mancata assunzione dovuta, deve coprire le retribuzioni non percepite per l'intero periodo dell'inadempimento, salvo prova di fatti limitativi.
Spetta al datore di lavoro inadempiente provare eventuali fatti idonei a limitare la propria responsabilità risarcitoria.
Il rifiuto del lavoratore di una proposta di assunzione con dequalificazione, in presenza del diritto all'assunzione alle stesse condizioni, non è contrario a buona fede.
D.L. 248/2007, art. 7, comma 4-bis
È richiamato come conferma sistematica della rilevanza della parità di condizioni economiche e normative nei subentri negli appalti di servizi.
La disposizione è evocata per sottolineare che la tutela del subentro negli appalti opera in un quadro distinto dalla disciplina dei licenziamenti collettivi, ma presuppone comunque parità di condizioni nei casi indicati.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle clausole collettive che regolano la successione negli appalti, il mantenimento dei livelli occupazionali può implicare non solo la riassunzione del personale, ma anche la conservazione delle medesime condizioni essenziali del rapporto, in particolare mansioni e qualifica, quando la clausola non preveda espressamente una deroga.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere condotta con i canoni degli artt. 1362 c.c. e ss., apprezzando in modo coordinato dato letterale e ratio della clausola, senza attribuire a uno dei due un automatismo gerarchico.
- L'obbligo di assunzione del lavoratore derivante dalla clausola collettiva è azionabile in forma specifica ex art. 2932 c.c. solo se il contenuto del contratto da costituire è sufficientemente determinato o determinabile, il che richiede la coincidenza delle mansioni e della qualifica con quelle già svolte.
- Se il datore di lavoro rifiuta di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, la sua responsabilità è contrattuale e il risarcimento va parametrato alle retribuzioni perdute per l'intero periodo dell'inadempimento, salvo prova di fatti idonei a ridurre il danno.
- Il lavoratore può legittimamente rifiutare una proposta di assunzione che comporti dequalificazione quando, secondo la clausola collettiva applicabile, ha diritto alla riassunzione alle medesime condizioni; tale rifiuto non è contrario a buona fede.
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