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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da una società asseritamente cessionaria di un credito bancario verso una società in nome collettivo e verso la socia illimitatamente responsabile. La Corte d'appello ha revocato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell'istante: l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale indicava solo categorie orientative di crediti ceduti in blocco, senza consentire di individuare con certezza il singolo credito azionato; inoltre non era stato prodotto il contratto di cessione e la dichiarazione successiva della cedente non era ritenuta idonea a dimostrare l'inclusione del credito nel perimetro della cessione. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non provata la cessione e nel negare la legittimazione attiva, poiché la titolarità del credito sarebbe stata desumibile dai documenti prodotti; lamentava inoltre travisamento della prova, erronea ripartizione dell'onere probatorio, violazione del principio di non contestazione e mancato apprezzamento della dichiarazione della cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario del soggetto che era successore a titolo particolare della ricorrente, poiché nel giudizio di legittimità l'intervento del terzo è inammissibile salvo casi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, osservando che la questione decisa dalla Corte d'appello attiene a un accertamento di fatto sulla sufficienza o meno della documentazione prodotta per provare l'inclusione del credito nel blocco ceduto. La Cassazione ha ribadito che, nelle cessioni in blocco disciplinate dall'art. 58 t.u.b. e dall'art. 4 l. n. 130/1999, il cessionario deve provare la propria legittimazione sostanziale dimostrando che il credito azionato rientra effettivamente nel perimetro della cessione; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può avere valore indiziario, ma è sufficiente solo se i crediti siano individuabili senza incertezze. Nel caso concreto, la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    intervento volontario ex art 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio di cassazione solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza; nel caso concreto l'intervento è stato dichiarato inammissibile perché il dante causa si era già costituito nelle precedenti fasi e la cessione riguardava il diritto controverso.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    Nelle cessioni in blocco la pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notifica verso i debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dalla prova dell'inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto quando tale inclusione sia contestata.

  • art. 4 l. n. 130/1999

    Richiamato come base normativa della cessione in blocco dei crediti, cui si applica la disciplina pubblicitaria dell'art. 58 t.u.b.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicità della cessione in blocco produce nei confronti dei debitori gli effetti della notifica della cessione previsti da questa norma.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o il loro apprezzamento di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la valutazione di fatto delle presunzioni e non una violazione di legge.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato solo perché il giudice attribuisce diverso peso alle risultanze istruttorie; la doglianza è inammissibile se mira a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato quando si contesta la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non consente di censurare la mera valutazione delle prove; la violazione di legge è configurabile solo se è errata la regola sull'onere della prova o la norma applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti è limitato ai rigorosi presupposti del vizio motivazionale, che nel caso concreto non ricorrevano.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a provare la titolarità del singolo credito quando i criteri di individuazione siano generici o meramente orientativi; il cessionario deve dimostrare che il credito azionato rientra effettivamente nel perimetro della cessione.
  • La prova della legittimazione attiva del cessionario può essere fornita anche tramite l'avviso pubblicato, ma solo se esso consente di identificare senza incertezze i rapporti ceduti; in caso contrario occorrono ulteriori elementi documentali idonei a ricondurre il credito specifico al blocco ceduto.
  • Quando il giudice di merito esclude la prova dell'inclusione del credito ceduto sulla base della valutazione complessiva degli elementi istruttori, la censura in cassazione non può tradursi in una diversa lettura del fatto o delle prove, perché ciò esula dai vizi di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesta semplicemente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
  • Gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono violati per il solo fatto che il giudice attribuisca alle prove un significato diverso da quello auspicato dalla parte soccombente; la censura è inammissibile se mira a sostituire una ricostruzione fattuale a quella del merito.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo la peculiare ipotesi del successore a titolo particolare nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza e quando non vi sia già stata costituzione del dante causa nel rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizioneTitolo esecutivoCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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