Cassazione Civile, Ordinanza n. 30779/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, cittadino italiano residente in Svizzera, chiedeva il rimborso delle ritenute operate sulla pensione INPS per gli anni 2012-2013. L'Amministrazione finanziaria negava il rimborso per asserita insufficienza della documentazione prodotta. Il ricorso introduttivo veniva respinto dalla CTP, mentre la CTR accoglieva l'appello del contribuente. L'Agenzia ricorreva quindi per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il rimborso richiedesse una certificazione dell'autorità fiscale svizzera attestante espressamente tutte le condizioni per il beneficio convenzionale, incluse le concrete modalità di imposizione e il quantum del prelievo; con il secondo deduceva violazione degli artt. 4 e 18 della Convenzione, dell'art. 2 TUIR e dell'art. 43 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse provato la residenza fiscale in Svizzera e che, in difetto di effettivo legame con lo Stato estero, restasse soggetto all'imposizione italiana.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato, affermando che ai fini del rimborso convenzionale non è necessaria un'attestazione della concreta tassazione o del prelievo subito, ma è sufficiente un certificato dell'autorità fiscale estera che attesti la residenza fiscale nel Paese contraente e l'assoggettamento a imposta secondo la convenzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione sulla residenza del contribuente era stata oggetto di accertamento in fatto da parte del giudice di merito, fondato su più elementi documentali, e non era censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese, distratte in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Amministrazione di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 29 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
ai fini del rimborso è sufficiente l'attestato dello Stato contraente che certifichi la sussistenza delle condizioni per il beneficio; l'attestazione non deve contenere formule sacramentali né descrivere la concreta tassazione o il prelievo subito
invocato dall'Agenzia sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato respinto perché la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente ai fini del beneficio convenzionale
art. 4 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
la nozione di residente va intesa in chiave fiscale, come soggetto assoggettato a imposta nello Stato contraente
art. 18 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo, senza che la censura fosse accolta
richiamato dall'Agenzia per contestare la residenza estera del contribuente
richiamato dall'Agenzia per sostenere che la sola risultanza anagrafica non bastasse a provare la residenza estera
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo per l'Amministrazione dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato, ritenuta non applicabile alle Amministrazioni dello Stato
legge di ratifica della Convenzione Italia-Svizzera richiamata in motivazione
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle ritenute in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni, l'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato di residenza è sufficiente quando certifichi la residenza fiscale e l'assoggettamento a imposta nel detto Stato, senza necessità di indicare la concreta tassazione subita o il quantum del prelievo.
- La certificazione convenzionale non richiede formule sacramentali né un espresso richiamo della convenzione, purché dal documento emerga in modo univoco la qualità di residente fiscale nello Stato contraente e la ricorrenza delle condizioni per il beneficio.
- L'accertamento della residenza fiscale, se compiuto dal giudice di merito sulla base di elementi documentali, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Quando la censura di legittimità investe in realtà la rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito.
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