Cassazione Civile, Ordinanza n. 05759/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta dalla società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno 1993, notificata nel 2003. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto solo nel 2011, quindi tardivamente rispetto alla notifica della cartella. La CTR, invece, aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che la tempestività potesse essere recuperata in ragione dell’esistenza di un precedente giudizio sull’atto impositivo a fondamento del ruolo, della successiva cassazione della sentenza di appello e della mancata riassunzione del relativo processo, con estinzione ex art. 393 c.p.c.; da ciò la CTR aveva desunto una sorta di rimessione in termini e aveva dichiarato nulla la cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e 153, comma 2, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso la tardività del ricorso; 2) violazione degli artt. 68, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, per avere valorizzato circostanze irrilevanti ai fini della validità della cartella; 3) violazione degli artt. 2, 68 e 63 d.lgs. 546/1992 e 393 c.p.c., per avere ritenuto nulla la cartella benché l’estinzione del giudizio sull’atto impositivo ne avesse determinato la definitività. La contribuente ha resistito con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente sulla validità della notifica del ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondate tali doglianze, chiarendo che la ripartizione interna di compiti nell’Avvocatura dello Stato non richiede formalità esterne e che, per le notifiche eseguite dall’Avvocatura ai sensi della l. n. 53/1994 richiamata dalla l. n. 69/2009, non è necessaria la personale autorizzazione del singolo avvocato. Nel merito ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, affermando che il ricorso contro la cartella era stato proposto tardivamente, a distanza di molti anni dalla notificazione, e che la sopravvenuta estinzione del giudizio sull’atto impositivo non consentiva una rimessione in termini rispetto a un atto autonomamente impugnabile come la cartella. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate; nulla è stato disposto nei confronti dell’agente della riscossione, non costituito.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario; la cartella di pagamento è trattata come atto impugnabile nei termini propri, non condizionati dall’esito del giudizio sull’atto presupposto.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
fissa il termine per la proposizione del ricorso tributario; il ricorso contro la cartella notificata nel 2003 e proposto nel 2011 è stato considerato tardivo.
la rimessione in termini presuppone la prova di una causa non imputabile che abbia impedito tempestivamente l’esercizio del potere processuale; non ricorre per fatti sopravvenuti estranei al procedimento di impugnazione della cartella.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
la cartella era stata emessa in pendenza del giudizio sull’atto impositivo ai sensi della disciplina sulla riscossione frazionata; ciò non incide sul termine per impugnarla.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione comporta il venir meno del processo relativo all’atto impositivo.
la pronuncia di estinzione del giudizio determina il venir meno dell’intero processo, con effetti sulla definitività dell’atto impositivo.
art. 1 R.D. n. 1611/1933
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato... spettano alla Avvocatura dello Stato.
gli avvocati dello Stato rappresentano le amministrazioni senza bisogno di mandato, essendo sufficiente la qualità.
la sostituzione tra avvocati e procuratori dello Stato nella trattazione degli affari è attività interna dell’ufficio e non richiede particolari formalità, salvo ipotesi speciali.
invocato dalla controricorrente in tema di notificazioni, ma ritenuto superato dalle speciali modalità previste per l’Avvocatura dello Stato.
consente all’Avvocatura dello Stato di procedere alle notificazioni secondo la L. n. 53/1994 con modalità speciali prevalenti sulle regole ordinarie di autorizzazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e il relativo ricorso deve essere proposto entro il termine di legge dalla sua notificazione; l’esito del giudizio sull’atto presupposto non riapre, di per sé, il termine di impugnazione della cartella.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede un impedimento non imputabile alla parte rispetto alla specifica attività processuale da compiere; non può essere riconosciuta sulla base di vicende sopravvenute che non incidono direttamente sulla possibilità di impugnare l’atto nei termini.
- L’estinzione del giudizio relativo all’atto impositivo comporta la definitività dell’atto presupposto, ma non altera il regime decadenziale dell’impugnazione di atti successivi e autonomamente lesivi già notificati.
- Le irregolarità denunciate in materia di notificazione del ricorso per cassazione da parte dell’Avvocatura dello Stato non sussistono quando si tratti di meri profili organizzativi interni o quando la disciplina speciale consenta la notificazione secondo modalità proprie, prevalenti sulle regole ordinarie dell’autorizzazione personale.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per tardività dell’originaria impugnazione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
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