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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34258/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, con i quali l’Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti e l’IVA asseritamente indebitamente detratta. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti della società; la CTR aveva rigettato l’appello confermando la legittimità degli avvisi, ritenendo sufficiente la motivazione degli atti anche per relationem ai verbali di verifica e rilevando che la contribuente si era limitata a negare la veridicità delle dichiarazioni di terzi senza fornire prova dell’effettività delle operazioni contestate. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la nullità dell’atto impositivo per assoluta mancanza di motivazione ex art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’erronea interpretazione degli atti di indagine e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza l’infondatezza delle contestazioni fiscali e il difetto motivazionale degli avvisi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era formulata in modo confuso e non rispettava il principio di specificità del ricorso per cassazione, poiché attaccava soprattutto gli atti impositivi e non la sentenza impugnata; inoltre, per censurare la motivazione di un avviso di accertamento sarebbe stato necessario riportare testualmente i passaggi rilevanti dell’atto. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che esso era comunque precluso dalla cd. doppia conforme e, in ogni caso, la ricorrente non aveva indicato con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, né aveva trascritto gli atti rilevanti. La società è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità per difetto assoluto di motivazione dell’avviso, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e perché rivolta in sostanza contro l’atto impositivo e non contro la sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato per affermare la necessità del rispetto del requisito di specificità del ricorso, inclusa l’indicazione e la puntuale illustrazione dei motivi e dei fatti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per affermare l’onere di deposito/indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare la preclusione al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, applicabile ratione temporis.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012

    È richiamato quale norma che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introducendo il nuovo perimetro del vizio di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere indirizzata contro la sentenza impugnata e deve indicare in modo specifico il vizio di legittimità dedotto; non è sufficiente riproporre contestazioni dirette all’atto amministrativo o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando si denuncia il difetto di motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare testualmente o in modo comunque puntuale i passaggi dell’atto ritenuti erroneamente interpretati o pretermessi, così da consentire il controllo di legittimità sulla sola base del ricorso.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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