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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35927/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di intermediazione finanziaria relativi a contratti quadro e a singoli contratti options/derivati, rispetto ai quali alcuni investitori avevano chiesto la declaratoria di nullità per difetto di forma e per mancanza di causa, oppure, in subordine, la risoluzione per inadempimento della banca, con conseguente restituzione delle somme versate o risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo insussistente il vizio formale perché la mancata sottoscrizione dell'intermediario era irrilevante, e insussistente anche il vizio causale e l'inadempimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in presenza di querela di falso sulla firma apposta sui contratti di deposito titoli; 2) violazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 ss. cod. cons. sulla forma scritta, anche per la pretesa vessatorietà della clausola di attestazione di avvenuta consegna della copia del contratto e per la qualificazione del rapporto come deposito titoli e non contratto di investimento; 3) violazione dell'art. 1418 c.c. per la nullità dei contratti options per indeterminatezza dell'oggetto/prestazione; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla risoluzione e sul risarcimento; 5) violazione del regolamento Consob n. 16190/2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto che si era qualificato procuratore speciale di una delle investitrici, perché la procura notarile che avrebbe dovuto giustificare il potere rappresentativo non era stata prodotta. Quanto al ricorso della erede dell'altra investitrice, tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili: il primo per difetto di specificità, il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi e difettava di autosufficienza, il terzo perché introduceva una questione nuova non dedotta nei gradi di merito, il quarto per difetto di autosufficienza, il quinto perché privo di censure specifiche contro la decisione impugnata. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Il potere rappresentativo processuale del procuratore speciale deve risultare da idonea produzione documentale; in mancanza non è possibile verificare la sussistenza e i limiti della rappresentanza.

  • art. 295 c.p.c.

    La deduzione della pendenza di un giudizio pregiudicante non è scrutinabile se il motivo non è specifico e non consente di verificare il contenuto dell'atto richiamato.

  • art. 23 t.u.f.

    La censura sulla validità/formalità del contratto quadro deve confrontarsi con gli accertamenti della sentenza impugnata in ordine alla sottoscrizione e alla consegna della copia del contratto.

  • artt. 33 ss. cod. cons.

    La deduzione della vessatorietà di una clausola contrattuale richiede allegazione e specifica trattazione nei gradi di merito; non può essere proposta in modo generico in cassazione.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della prestazione, se non esaminata dal giudice di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità senza dimostrare la previa deduzione.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve essere autosufficiente e indicare sinteticamente gli errori imputati al primo giudice.

  • Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190

    Il motivo che invoca la normativa regolamentare è inammissibile se non si confronta con la decisione impugnata e non articola censure specifiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria è stata depositata nel procedimento camerale, ma ciò non incide sull'inammissibilità rilevata dei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il soggetto che agisce quale procuratore speciale di una parte sostanziale deve produrre il titolo rappresentativo; in difetto, il ricorso è inammissibile perché non è verificabile la legittimazione processuale.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato la decisione su un determinato accertamento di fatto, la censura che lo ignora è inammissibile.
  • Le questioni nuove non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare e indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che i fatti processuali rilevanti e il contenuto degli atti richiamati siano riportati in modo sufficiente a consentire il controllo della Corte senza rinvii generici agli atti di causa.
  • La doglianza contro il rigetto o l'inammissibilità di un motivo di appello deve contenere una sintesi chiara degli errori attribuiti al giudice di primo grado e non può risolversi in un mero rinvio all'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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