Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10205/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una lavoratrice volta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolto dal settembre 2008 al febbraio 2010 come supervisore/responsabile di call center, nei confronti di due società ritenute operanti come unico centro di imputazione del rapporto, con condanna solidale al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello di Roma, confermando il Tribunale, aveva ritenuto provata la subordinazione e la riferibilità dell'attività a entrambe le società, valorizzando le risultanze istruttorie sulle direttive ricevute e sul controllo datoriale. La società ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di elementi relativi alla propria asserita carenza di legittimazione passiva, collegati a procedimenti penali per falsa testimonianza a carico di due testi, sostenendo che tali elementi dimostravano che la società non aveva operato nel Lazio né avuto dipendenti nella regione; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione di legge, assumendo che la lavoratrice non avesse fornito prova idonea dell'unicità del centro di imputazione giuridica e che, pertanto, non potesse applicarsi l'art. 1294 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto sotto il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado, senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e senza individuare un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre osservato che la censura era nuova rispetto alla decisione impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente qualificato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e della fattispecie concreta, attività preclusa in cassazione salvo i limiti del minimo costituzionale della motivazione, non ravvisati nel caso. La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente è stata rigettata; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti introdotti dalla riforma del 2012; non è utilizzabile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni e non individua un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando ricorre la c.d. doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    La disciplina limitativa del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi di appello instaurati dopo il termine previsto dalla norma.

  • art. 1294 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è inammissibile in quanto mira a contestare la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede più della mera infondatezza delle tesi prospettate; occorre una violazione del grado minimo di diligenza che renda facilmente percepibile l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o per censurare genericamente l'apprezzamento delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge concerne l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie o la contestazione della fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a sollecitare una rivalutazione del fatto storico e delle prove è inammissibile in cassazione.
  • La mera infondatezza della tesi difensiva non basta, da sola, a integrare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; occorre una condotta processuale connotata da colpa grave o da evidente percepibilità dell'infondatezza della domanda o dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCessazione del rapporto di lavoroImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.