Cassazione Civile, Ordinanza n. 10856/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto e ottenuto, ai sensi della l. n. 488 del 1992, un contributo a fondo perduto per l’ampliamento di una struttura alberghiera. Dopo l’erogazione della prima rata, il Ministero avviava e poi disponeva la revoca del beneficio, ritenendo che il programma di investimento fosse già iniziato prima della presentazione della domanda, sulla base di un versamento per oneri concessori, di una fattura di acconto e della stipula di un contratto di appalto. La società contestava la revoca davanti al giudice ordinario, ottenendo in primo grado l’accoglimento della domanda e anche l’annullamento della cartella esattoriale emessa per interessi sul contributo revocato; in appello la decisione veniva riformata solo nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto anche l’ulteriore somma corrispondente alla prima rata già erogata e recuperata, ritenuta domanda nuova. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione della disciplina nazionale e comunitaria sugli aiuti di Stato, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’avvio del progetto prima della domanda, mentre la normativa europea impone che il contributo incentivi investimenti non ancora iniziati e quindi domanda e avvio devono essere cronologicamente ordinati nel senso della previa presentazione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, ai fini della legittimità della revoca di un’agevolazione ex l. n. 488 del 1992, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il programma di investimento fosse stato avviato prima della presentazione della domanda non solo sotto il profilo dell’esecuzione materiale dei lavori, ma anche considerando eventuali attività negoziali o preparatorie idonee a dimostrare il concreto avvio del progetto. Poiché la Corte territoriale aveva dato rilievo solo al fatto che i lavori erano iniziati dopo la domanda, senza accertare in modo completo se il progetto fosse già stato avviato mediante altri atti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per i necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.l. n. 415 del 1992 conv. con modif. in l. n. 488 del 1992
attribuisce al CIPE la definizione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative produttive nelle aree depresse
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 96 del 1993
citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2, comma 9, d.m. 20 ottobre 1995, n. 527
richiamato quale base regolamentare della disciplina attuativa delle agevolazioni
art. 4, commi 2 e 3, d.m. 20 ottobre 1995, n. 527
richiamato per sostenere la disciplina delle modalità di concessione e dei limiti del beneficio
art. 8 d.m. 20 ottobre 1995, n. 527
prevede la revoca totale o parziale delle agevolazioni in caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche comunitarie
D.M. 3 luglio 2000
testo unico ministeriale delle disposizioni sulle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse
D.M. 14 luglio 2000
recepisce l’autorizzazione comunitaria e stabilisce che le agevolazioni sono concedibili solo per spese inserite in programmi di investimento avviati dal giorno successivo alla domanda
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000
ribadisce che sono ammissibili solo le spese inserite in programmi di investimento avviati dopo la presentazione della domanda
art. 24, comma 32, l. n. 449 del 1997
citato dal ricorrente come norma rilevante nel quadro delle agevolazioni per il settore turistico-alberghiero
art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990
richiamato dalla resistente in via subordinata per il tema del legittimo affidamento e del tempo trascorso prima della revoca
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 87.3.a e 87.3.c TFUE
richiamati nel descrivere il quadro degli aiuti di Stato a finalità regionale
artt. 107 TFUE e 108 TFUE
evocati dalla Corte per affermare la necessità di dare effettività alla disciplina europea sugli aiuti di Stato
menzionato per il previo giudizio cautelare introdotto dalla società
richiamato solo indirettamente nella tassonomia come istituto di onere della prova, ma non è oggetto centrale della decisione
Massime di principio
- Nelle agevolazioni pubbliche costituenti aiuti di Stato, la verifica della legittimità del beneficio deve accertare se la domanda sia stata presentata prima dell’avvio del programma di investimento, perché il contributo è ammissibile solo se svolge un’effettiva funzione incentivante.
- L’inizio del progetto non coincide necessariamente con la sola esecuzione materiale dei lavori: possono rilevare anche attività negoziali o preparatorie, come la stipula di contratti o altri atti che dimostrino il concreto avvio dell’investimento.
- Se il progetto risulta già avviato prima della domanda, viene meno il nesso di incentivo richiesto dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e il beneficio può essere revocato.
- Nel giudizio sulla revoca di agevolazioni ex l. n. 488 del 1992, il giudice di merito deve compiere un accertamento temporale completo e non limitarsi a verificare la data di inizio delle opere materiali.
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