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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio, a seguito del disconoscimento di costi, recuperava a tassazione IRES e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: la mancata notifica del questionario che aveva preceduto l'accertamento; l'illegittimo ricorso al metodo induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e alle presunzioni semplicissime; l'infondatezza nel merito della pretesa. In appello la CTR aveva ritenuto regolarmente notificato il questionario, aveva dichiarato inammissibile la censura sul metodo di accertamento per difetto di motivi nuovi rispetto al primo grado e aveva precluso l'esame delle ulteriori doglianze. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la violazione degli artt. 6 e 10 L. n. 212/2000 e del principio del contraddittorio, sostenendo che non bastasse la regolarità formale della notifica del questionario ma occorresse garantire piena conoscenza e informazione preventiva; 2) la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sul contenuto dell'appello e della motivazione, per avere la CTR dichiarato inammissibile il motivo di gravame pur in presenza di una critica, sia pure sintetica, alla decisione di primo grado; 3) la nullità della sentenza e del procedimento per carenza di motivazione e per avere il giudice d'appello ritenuto precluso l'esame del merito e delle ulteriori doglianze, anche richiamando erroneamente la mancanza di motivi aggiunti, nonostante la riduzione della pretesa da parte dell'Ufficio e la dedotta estensione della causa petendi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere dell'Amministrazione, la corretta notificazione del questionario previsto dall'art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, strumento volto ad attivare il dialogo preventivo con il contribuente; una volta accertata la regolare notifica, spettava al contribuente rispondere e prendere posizione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: quanto al secondo, ha affermato che nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e può essere sorretto anche da una riproposizione sintetica delle questioni già dedotte in primo grado, purché la doglianza sia esposta in modo chiaro e univoco; la CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile il motivo sull'uso del metodo induttivo per difetto di "motivi nuovi". Quanto al terzo, la motivazione della CTR è stata ritenuta priva di intelligibilità sul punto decisivo, perché non spiegava perché l'esame del merito fosse precluso e non affrontava le censure della contribuente alla luce della riduzione della pretesa operata dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario, l'invio del questionario previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 svolge funzione di contraddittorio preventivo; se la notifica è regolare, l'Amministrazione ha assolto il proprio onere di messa a conoscenza del contribuente.
  • La regolare notifica del questionario comporta che sia il contribuente a dover prendere posizione sulle richieste istruttorie, mentre l'omessa o tardiva risposta determina le conseguenze preclusive previste dall'ordinamento.
  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: non richiede una critica rigidamente formalistica della sentenza di primo grado, essendo sufficiente una chiara e univoca, anche se sintetica, esposizione delle censure e della domanda di gravame.
  • Una censura di appello non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che riproponga questioni già dedotte in primo grado, se essa consente di individuare con sufficiente chiarezza l'oggetto della doglianza.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia mancante o meramente apparente, cioè quando non renda intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere sulla controversia.
  • Se il giudice d'appello omette di spiegare perché ritiene precluso l'esame del merito o non affronta le censure decisive della parte, la sentenza è cassabile per difetto di motivazione e per mancato esame delle questioni devolute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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