Cassazione Civile, Sentenza n. 20824/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la precedente decisione favorevole a Banca Ifis: si contestava la pronuncia relativa al rimborso di un credito IVA 2007 ceduto dalla curatela fallimentare di Loryplast a Fast Finance e poi acquistato da Banca Ifis. In particolare l'Agenzia deduceva (i) nullità per omessa pronuncia per non aver esaminato i crediti erariali anteriori al fallimento e la loro conoscibilità da parte del cessionario (art. 112 c.p.c. e art. 360 n.4 c.p.c.); (ii) omesso esame di fatto decisivo relativo alla possibilità di compensazione tra il credito ceduto e i crediti erariali anteriori al fallimento (art. 360 n.5 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi: il primo perché la CTR aveva effettivamente preso in considerazione i crediti erariali ante-fallimento nel suo accertamento e, comunque, l'eventuale omessa valutazione di fatti integra un vizio motivazionale e non omessa pronuncia; il secondo perché i limiti di impugnazione in cassazione (anche alla luce delle norme sul processo tributario e della giurisprudenza sulle "doppie conformi") non consentivano la censura prospettata. Confermata la tesi della CTR secondo cui i crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento non erano compensabili con il credito ceduto successivamente (richiamando l'art. 56 legge fallimentare). L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Riferito dalla ricorrente in ordine alla presunta omessa pronuncia; la Corte osserva che la questione riguarda valutazione di fatti e quindi un vizio motivazionale, non omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato per la denuncia di nullità per omessa pronuncia; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la CTR aveva considerato i crediti erariali ante-fallimento e la mancata valutazione di fatti è vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ritiene inammissibile la censura alla luce dei limiti di ammissibilità dell'impugnazione in cassazione nel processo tributario e della disciplina della "doppia conforme".
Usato dalla CTR e richiamato dalla Corte per escludere la compensabilità tra i crediti erariali anteriori alla dichiarazione di fallimento e il credito ceduto successivamente dalla curatela: i crediti ante-fallimento non possono essere compensati con crediti sorti dopo il fallimento.
art. 54 d.l. 22/06/2012, n. 83 conv. in L. 7/08/2012, n. 134
"le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"
La Corte chiarisce che le disposizioni citate disciplinano i limiti di censura in cassazione e si applicano anche ai giudizi tributari di legittimità, salvo la speciale disciplina dell'appello nel processo tributario; ciò incide sui criteri di ammissibilità dei motivi ex art. 360 n.5.
Richiamato dalla giurisprudenza per il principio della "doppia conforme": i motivi che censurano fatti accertati con due sentenze conformi sono fortemente limitati in cassazione.
art. 62 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma che disciplina il processo tributario; la Corte la evoca per affermare che il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione dei limiti alle impugnazioni in cassazione.
art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Riferito in relazione all'onere del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ricorda che le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dal pagamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La mancata valutazione di circostanze di fatto da parte del giudice di merito costituisce un vizio motivazionale e non omessa pronuncia: in cassazione tale vizio è soggetto a limiti di ammissibilità.
- I crediti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, di norma, non sono compensabili con crediti nati dopo il fallimento ceduti dalla curatela; l'art. 56 legge fallimentare impedisce tale compensazione salvo diversa espressa situazione normativa o probatoria.
- In materia tributaria i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (specie riguardo all'art. 360 n.5 e alla "doppia conforme") si applicano e restringono le possibilità di rimettere in discussione fatti accertati da due gradi di merito conformi.
- Il ricorrente che deduce omesso esame di fatti decisivi deve dimostrare che si tratta di circostanze di diritto o fatti non valutati rilevanti e non può trasformare critiche di merito in censura di omessa pronuncia.
- Le Amministrazioni dello Stato possono essere esentate dal versamento materiale di alcuni oneri processuali (es. contributo unificato) mediante meccanismi particolari (prenotazione a debito); ciò va considerato nelle pronunce sulle spese di lite.
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